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La ricostruzione dei tratti distintivi tra classifica di segretezza e informazioni coperte da ‘Segreto di Stato’ ha da sempre trovato un significativo ostacolo nell’assenza di una disciplina esaustiva ed organica. Il tema dei segreti pubblici, e in particolare la compatibilità di regimi di segretezza con i principi fondamentali della Carta Costituzionale, presenta connotati di non facile identificazione, anche in ragione del mutevole equilibrio tra “autorità” e “libertà” che in concreto anche un ordinamento su base democratica vive. Nell’ampio dibattito sul segreto, esiste una particolare categoria di informazioni, la cui divulgazione potenzialmente può ledere rilevanti interessi dello Stato, non coperte da segreto di Stato, ma caratterizzate dall’attribuzione di un livello di classifica di segretezza. L’analisi normativa e giurisprudenziale degli istituti giuridici del segreto in senso stretto e delle informazioni classificate consente di coglierne la specificità e di verificarne i tratti distintivi inserendoli, così, in un sistema giuridico ove il principio fondamentale è, ormai, la libera circolazione delle informazioni (si pensi alla disciplina sull’accesso civico, di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016). Occorre interrogarsi, allora, sulla possibilità di individuare tratti distintivi dal segreto di Stato quanto alla categoria giuridica delle informazioni classificate, in ragione del livello di segretezza attribuito in ambito nazionale a una determinata informazione, pur nell’ambito di un sistema caratterizzato dalla ampia accessibilità a documenti ed informazioni da parte di chiunque. Si tratta, cioè, di esplorare la possibilità di tracciare una linea di demarcazione tra l’istituto del segreto di Stato, per mezzo del quale si garantisce la protezione dell’interesse pubblico alla sicurezza nazionale, sia interna che esterna, nonché la sicurezza ed il regolare svolgimento dei rapporti con altri Stati o con organizzazioni internazionali, e il sistema di classificazione delle informazioni, che presenta tratti definitori in parte assimilabili al Segreto di Stato, con il quale condivide, almeno apparentemente, gli interessi giuridici da tutelare, e in parte al segreto amministrativo, con cui pare condividere natura e disciplina. La legge definisce le classifiche di segretezza in base al fine, circoscrivendo, così, la conoscenza di determinate informazioni, documenti, atti o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. Tale sistema di classificazione assicura, quindi, la tutela amministrativa di informazioni la cui diffusione non autorizzata possa recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica, per circoscriverne la conoscenza ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi… (segue)
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