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NUMERO 22 - 22/11/2017

 Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza in Corte cost. 193/2017

Il caso portato all’attenzione della Corte costituzionale ha ad oggetto un istituto, il c.d. maso chiuso, che ha una tradizione assai risalente nel tempo, addirittura presente, in Alto Adige, sin dal Medio Evo. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano, il quale dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano (l. n. 33 del 25 luglio 1978, recante «Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22»), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Come già accennato, l’istituto di cui discutiamo affonda le proprie origini in antichissime usanze, affermatesi nelle zone delle Alpi orientali; oggetto di normazione da parte della legislazione austriaca, prima, e della Provincia autonoma di Bolzano, poi. Prima di essere disciplinato nell’ambito dell’ordinamento italiano, il maso chiuso era regolato dalla legge 12 giugno 1900, n. 47 della Contea Principesca del Tirolo; successivamente abolito con regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 («Disposizioni per l’unificazione legislativa nei territori annessi al Regno») che estese all’Alto Adige la legislazione italiana; l'istituto mantenne, tuttavia, la propria forza, sopravvivendo di fatto nella società altoatesina, per essere infine reintrodotto, con legge provinciale, sulla base di una competenza riconosciuta nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il maso chiuso, sin dalla sua introduzione, si è caratterizzato per alcuni elementi portanti: 1) l’indivisibilità del fondo oggetto del maso chiuso; 2) il collegamento tra il fondo e la compagine familiare; 3) l’assunzione del fondo da parte di un solo soggetto. Funzionale a tali caratteristiche era la regola successoria che disciplinava la devoluzione del fondo tramite il criterio della prelazione maschile e del maggiorascato, attribuendolo ad un unico erede, con prevalenza della linea maschile su quella femminile; regola, tuttavia, abrogata dalla legge provinciale n. 17 del 2001. In tale prospettiva il giudice a quo ha ritenuto che l’art. 5 della legge prov. di Bolzano n. 33 del 1978 fosse in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Sul piano processuale il problema che si è posto concerneva la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, in conseguenza della quale, per giurisprudenza costante, la questione sarebbe stata inammissibile per difetto di rilevanza. Tuttavia, il giudice a quo aveva specificato che sarebbe stata inapplicabile la successiva legge provinciale (che ha abrogato la preferenza alla linea maschile) in quanto il caso pendente aveva ad oggetto una successione apertasi in epoca anteriore alla entrata in vigore dello ius superveniens; pertanto – in virtù dei due principi di irretroattività della legge (ex art. 11 delle preleggi) e del tempus regit actum – la norma applicabile sarebbe stata quella oggetto della censura. Riconosciutane dunque l’ammissibilità, la Corte dichiara la questione fondata per violazione dell’art. 3 Cost..Che una tanto palese discriminazione, ratione subiecti, venga dichiarata incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza formale non desta certamente alcuno stupore e, ictu oculi, non pare nemmeno materia di particolare interesse per la riflessione costituzionalistica. Ciò che tuttavia appare interessante è il ragionamento attraverso cui il giudice delle leggi giunge alla declaratoria di incostituzionalità ed è su questo percorso argomentativo che il presente scritto si vuole concentrare... (segue)



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