Il sistema bancario italiano, in ragione dello stato di difficoltà in cui si sono recentemente trovati (e ancora si trovano) molti dei suoi istituti di credito, rappresenta un eccezionale “banco di prova” per testare l’effettività e l’efficacia delle nuove regole di matrice comunitaria in materia di bank restructuring. Il contesto normativo di riferimento è quello derivante dall’adozione della Direttiva 2014/59/EU, c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, in breve BRRD, e dal suo recepimento, a livello domestico, attuato dal legislatore italiano mediante i decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015. Le fondamenta concettuali alla base dei principi che ispirano la BRRD risiedono in quelli che si presumono essere gli insegnamenti appresi dall’esperienza della c.d. global financial crisis del 2007-2008. Al riguardo, è noto come, in ragione della mancanza di strumenti giuridici efficaci per fronteggiare lo stato di difficoltà in cui gli istituti finanziari di tutto il mondo si sono venuti a trovare a causa della crisi Americana dei c.d. mutui subprime, molti Stati – anche dell’Unione Europea – abbiano deciso di intervenire per salvare le proprie banche utillizando un ammontare straordinario di risorse pubbliche. Ciò, che viene definito con il termine inglese bail-out, all’evidenza, ha avuto un impatto altrettanto straordinario sulle finanze pubbliche di tali Stati, con il conseguente considerevole aumento del loro debito pubblico. Le nuove norme e i relativi strumenti giuridici introdotti nelle principali giurisdizioni di tutto il mondo negli anni successivi al 2008 sono, pertanto, volti a risolvere lo stato di stress, quando non anche di insolvenza, degli intermediari bancari senza l’utilizzo di risorse pubbliche e, al tempo stesso, evitando che la crisi di questi venga trasmessa ad altre istituzioni a loro connesse generando instabilità finanziaria. Alcuni attuali casi di intermediari bancari italiani, tuttavia, inducono a ritenere che, così come in passato anche in futuro, l’intervento pubblico – attraverso nuove forme di bail-outs – non possa essere definitivamente escluso a priori, in ragione del fatto che, talvolta, questo rappresenta l’unico modo per conseguire efficacemente due obiettivi così difficili da raggiungere congiuntamente, quali la soluzione dello stato di crisi degli istituti bancari e il mantenimento della stabilità finanziaria. Alla luce di tale considerazione, una disciplina “formalisticamente” meno rigida – seppure sostanzialmente equilibrata e rispettosa della posizione dei contribuenti – con riguardo all’uso di denaro pubblico nei salvataggi delle banche potrebbe aiutare a rendere l’intero processo di gestione della crisi degli intermediari più rapido ed efficiente e, pertanto, più adatto a proteggere l’interesse pubblico alla stabilità, i.e. il “bene” più importante da tutelare in base alla ratio stessa della nuova disciplina.... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Se la Corte si fa (giocoforza) legislatore. Alcune considerazioni intorno a Corte cost. n. 110/2023
Massimiliano Baroni (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Invecchiamento e lavoro
Rosa Casillo (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La rilevanza e l’efficacia delle pronunce internazionali negli ordinamenti interni
Giuseppe Cataldi (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Profili dogmatici della discrezionalità prefettizia nella prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa
Antonio Chiarella (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024
Fabio Cintioli (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Identità e persona all’epoca dell’intelligenza artificiale: riflessioni a partire dall’IA Act
Valeria De Santis (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Judicial assistant in Italy
Eleonora Ferrari (07/08/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Rigenerazione urbana e Costituzione
Francesco Sanchini (07/08/2024)