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NUMERO 24 - 20/12/2017

 Innovazione tecnologica e patrimonio culturale

Nonostante l’evoluzione del diritto dei beni culturali dagli anni settanta e fino ad oggi abbia espresso una continua crescita di attenzione per il settore, sono ancora molte le questioni che tengono vivo il dibattito in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’art. 9 Cost. afferma: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il primo comma illustra la funzione promozionale della cultura cui la Repubblica si impegna per la crescita culturale e scientifica del paese, il secondo comma si riferisce all’esigenza di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La lettura unitaria dei due commi consente di affermare che i beni di interesse culturale per loro natura devono adempiere ad una funzione sociale e culturale, e ciò costituisce un principio cardine del nostro ordinamento. L’obbligo costituzionale alla tutela del patrimonio storico e artistico non è fine a se stesso ma appare strumentalmente rivolto a conseguire l’obiettivo finalistico sancito nella prima parte dell’art 9 Cost.: promuovere lo sviluppo della cultura. Come è noto, l’interpretazione strettamente pubblicistica e vincolistica delle disposizioni costituzionali ha informato per lunghi anni la disciplina del settore, esaltando i profili di mera conservazione, apponendo vincoli e limiti amministrativi e tralasciando del tutto tendenze normative dirette ad incentivare la funzione sociale di tali beni. In seguito, la lettura evolutiva dell’art. 9 Costituzione, ha consentito di approdare all’idea di costituzionalizzazione della funzione culturale cui naturalmente devono assolvere i beni di interesse culturale, e consente oggi di affermare, secondo una interpretazione della norma costituzionale più ampia e di prospettiva, che veniva costituzionalizzato l’interesse della collettività a fruire dei valori culturali espressi dal nostro patrimonio storico e artistico e che tale interesse pubblico costituiva uno dei connotati della funzione sociale richiamata dall’art. 42 Cost., 2° comma. Secondo tale prospettiva, il centro del sistema che ruota intorno ai beni culturali, è costituito dalla funzione culturale e di promozione della personalità umana cui i beni devono assolvere e ciò consente di unificare dal punto di vista funzionale beni che hanno diversa natura o che trovano nell’ordinamento una diversa disciplina. Tale prospettiva consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche nella valorizzazione della funzione del bene culturale, intesa come massima fruibilità per il singolo e le formazioni sociali. La disciplina dei beni culturali deve essere tale da consentire loro di conseguire la finalità costituzionale primaria, che consiste nello sviluppo culturale della comunità sociale, nell’affinamento della ricerca scientifica e nella promozione della personalità umana e della solidarietà sociale. Questi valori fondamentali nel nostro ordinamento sono immediatamente precettivi obbligando i pubblici poteri a disciplinare il regime giuridico di quei beni in modo che possano esplicare la loro naturale funzione culturale di accrescimento della personalità degli individui. Riferimenti alla cultura e a forme di manifestazione di questa li ritroviamo anche nell’art. 33 Cost., il quale afferma che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. La Costituzione sostiene, nel comma successivo dello stesso articolo, l’ingerenza dei pubblici poteri in questo campo, e pone al tempo stesso il valore della libertà della cultura. Il raccordo tra le due affermazioni evidentemente sta nel fatto che l’intervento pubblico sulla cultura serve a renderla libera. “Ciò significa che a giudizio dei costituenti l’espressione culturale non è libera, senza il supporto dell’amministrazione pubblica; e che quest’ultima deve quindi provvedere a ‘liberarla’ dai condizionamenti che gravano sui suoi itinerari e ne comprimono lo sviluppo”. Pertanto, “la promozione culturale – cui la Repubblica si impegna a norma dell’art. 9 Cost. – ha lo scopo di correggere le disfunzioni provenienti dal rapporto che la cultura intrattiene con la prassi – mira insomma a decondizionarla dagli influssi che si annidano nel corpo stesso della società civile e che ne distorcono la libera espressione”. La libertà dell’arte e della scienza, garantita quale diritto soggettivo nella Costituzione, è oggetto di un compito pubblico fondamentale, ma non è possibile intenderla come esclusivo terreno di azione dei pubblici poteri. Il ruolo pubblico è sussidiario, perequativo nel campo dell’arte e della cultura, la libertà infatti consiste innanzitutto nella naturale capacità degli uomini di creare ed esprimersi in piena autonomia. I pubblici poteri devono intervenire, e l’indicazione del primo comma dell’art. 33 diventa una coordinata positiva dell’intervento, e cioè un valore, uno degli obiettivi – forse il principale – che la pubblica amministrazione deve realizzare nello svolgimento del suo compito. L’intento del costituente è di valorizzare quell’esigenza sociale legata al progresso culturale e per ciò deve adoperarsi il nostro ordinamento giuridico. Inoltre, l’inquadramento costituzionale della cultura intende assolvere alla funzione di introdurre ed affermare il valore estetico-culturale, cioè un valore diverso rispetto a quello del profitto economico, del quale non si fa alcun riferimento in questo ambito… (segue)



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