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NUMERO 24 - 20/12/2017

 Art. 39 Cost. e contratto collettivo

La crisi del tradizionale sistema della rappresentanza dei lavoratori, il ridimensionamento dei meccanismi di protezione e la complessiva difficoltà di interpretare i diversi bisogni della società sono indicatori che suggeriscono la necessità di rinverdire il dibattito sull'art. 39 Cost., da troppo tempo lasciato nel cassetto dai giuslavoristi e soltanto sfiorato dai costituzionalisti. Rinnovare il sistema della rappresentanza sindacale, rielaborarne le politiche a seguito di un confronto più aperto assume anche il significato di sviluppo della qualità democratica: la necessità di ascoltare la società non è solo, come è ovvio, un’esigenza di buon funzionamento delle istituzioni, ma coinvolge direttamente anche i rappresentanti delle parti sociali, chiamati a mettere a punto strumenti in grado di sostenere un’adeguata protezione del diritto al lavoro. I caratteri di fondo impressi dalla Costituzione all’ordinamento interno si riassumono nella commistione tra democrazia e protezione sociale: è questo un valore fondamentale ed espressione della libertà ed eguaglianza nell’ambito del quale va inquadrata la tematica oggetto di studio con il presente contributo. Ciò appare maggiormente evidente nella "disordinata trama della materia sindacale", laddove le recenti vicende FIAT, ILVA e, da ultimo, Alitalia evidenziano la crisi funzionale dei sindacati che fanno sempre più fatica a rendersi interpreti della volontà dei propri aderenti, incapaci di porsi quali strumenti necessari per consentire allo Stato di stabilire le condizioni di un lavoro dignitoso, attraverso la diminuzione degli ostacoli che pregiudicano il dispiegarsi di equi rapporti sociali. Come pure la vicenda degli esodati discende dalla mancata incisività dell’azione sindacale e mette in luce il corto circuito esistente tra il frastagliato mondo del lavoro e la funzione interlocutoria che il sindacato dovrebbe alimentare nel confronto continuo con il regolatore. I dati non particolarmente positivi sulla disoccupazione ed un'attenta analisi dei mutamenti economici, produttivi e sociali mettono in luce un processo costante di ridimensionamento del tradizione sistema di protezione sociale fondato sulla competitività - esplosa durante la stagione della concertazione - e sulle differenze ideologiche amplificate dall'assenza di norme legali in grado di disciplinarne il funzionamento. Uno scenario che impone ai rappresentanti delle parti sociali di bilanciare le condizioni dei lavoratori in un contesto produttivo incalzato da continue "fibrillazioni" che pretendono un sindacato diverso, più forte, maggiormente rappresentativo e in grado di reggere davanti alla complessità della vastissima legislazione sociale, ponendosi in un contesto ideale di confronto continuo con il legislatore nell’interesse dei lavoratori. Ebbene, questo idealtipo di sindacato stenta, oggi, a trovare "solidi fondamenti di legittimazione" se non al di fuori di un modello "extralegislativo", inaugurato all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione e confermato, da ultimo, dal Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto il 10 gennaio 2014 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Tale accordo, salutato con favore da autorevole dottrina - anche se non sono mancate le critiche di cui si terrà conto (cfr. infra par. 4) - e da gran parte del mondo sindacale, da un lato mette nero su bianco le regole per la determinazione di una rappresentatività ibrida - un po' certificata e un po' conquistata sul campo -, dall'altro lascia ancora aperta ed irrisolta la questione dell'efficacia erga omnes del contratto collettivo, affidandosi ad una disciplina extracostituzionale che non offre garanzia di certezza, tanto per l'enorme mole di legislazione del lavoro, quanto per la propria eccessiva frammentarietà, limitatezza, contraddittorietà e mutevolezza. Per questi motivi, con il presente contributo e attraverso una ricostruzione del "lungo cammino per Santiago", si tenterà di mettere in evidenza le criticità di un "modello alternativo", lontano dallo schema prefigurato dall'art. 39 Cost. (tanto, come si vedrà, sul versante della rappresentanza, quanto su quello dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo) che ha definito un sistema di fatto di relazioni industriali diverso rispetto a quanto il Costituente auspicava e in luogo di un modello che non può limitarsi a rappresentare una sorta di meccanismo finalizzato ad assicurare esclusivamente il passivo consenso sulle decisioni prese a tavolino, ma dovrebbe essere piuttosto rivolto ad un approfondito confronto. Un confronto in grado di assicurare, nel contempo, democraticità e partecipazione, coerentemente alle disposizioni costituzionali, nel rispetto dell'autonomia decisionale e delle procedure democratiche interne, a partire dalla certificazione dei rispettivi aderenti, fino all'efficacia erga omnes del contratto collettivo... (segue) 



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