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NUMERO 24 - 20/12/2017

 La Corte costituzionale consolida l'autodichia degli organi costituzionali

Con le sentenze nn. 213 e 262 del 2017 la Corte è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autonomia costituzionale delle Camere, dopo l’ultima significativa pronuncia in materia, la sentenza n. 120 del  2014, fornendo importanti chiarimenti anche in materia di autodichia della Presidenza della Repubblica e considerazioni in generale valide a consolidare l’autodichia degli altri organi costituzionali. Tale tema da sempre è oggetto di vasta attenzione in dottrina. Le sentenze in commento consentono di esplorarlo nuovamente soprattutto per quanto concerne i termini della conciliazione tra l’autonomia-autodichia degli organi costituzionali e la necessaria garanzia delle situazioni giuridiche soggettive individuali, avendo particolare attenzione all’esperienza delle Camere. Come si è avuto modo di approfondire in altra sede l’autonomia costituzionale consiste in generale in una originale manifestazione della posizione nell’ordinamento degli organi costituzionali funzionale all’esercizio delle relative attribuzioni. Il giustificativo dell’autonomia degli organi costituzionali si percepisce nella dimensione delle relazioni tra organi e poteri dello Stato nell’ambito dell’organizzazione e della ripartizione delle attribuzioni assegnate dalla Costituzione, che affida ai predetti organi e poteri - non in via esclusiva ma ripartendolo – anche il compito di esercitare la sovranità in reciproco concorso. L’autonomia degli organi costituzionali si manifesta sotto forma sia di autosufficienza normativa, o autarchia, sia di speciali garanzie, quali l’autodichia, in modo da determinare che ciascuno di essi, nel relativo ambito di attribuzioni, sia formalmente ed effettivamente superiorem non recognoscens. Ciò vale solo ai fini del libero esercizio delle attribuzioni costituzionali proprie di tali organi. Arbitro delle questioni connesse è la Corte costituzionale, alla quale spetta in via esclusiva garantire … gli “statuti di garanzia” dei singoli organi costituzionali per quanto concerne le relative funzioni proprie. Tale autonomia si connette alla dimensione formale dei procedimenti costituzionali, nell’ambito dei quali tali organi sono chiamati ad esprimere le proprie funzioni con atti costituzionali tipici e infungibili. In tal senso l’autonomia costituzionale che assiste le Camere e gli altri organi costituzionali al fine di garantire il libero esercizio delle relative funzioni tipiche previste dalla Costituzione è una declinazione del principio di legalità costituzionale, non una sua deroga, in quanto si giustifica in chiave non solo di garanzia ma anche di limitazione degli ambiti delle attribuzioni assegnate a ciascun organo in quanto titolare pro quota della legittimazione all’esercizio della sovranità (ex art. 1, secondo comma, Cost.). In particolare non costituisce una clausola generale di affievolimento dei diritti e delle libertà dei soggetti dell’ordinamento, cioè non può valere di per sé a risolvere le garanzie dell’ordinamento dei diritti e delle libertà dei singoli contemplati dalla Parte prima della Costituzione, derivanti dal predetto principio di legalità, che è garanzia per tutti i soggetti dell’ordinamento, quindi anche per quei soggetti che stabilmente o occasionalmente si relazionino con le Camere (e gli altri organi costituzionali) ad esempio sulla base di rapporti giuridici di lavoro dipendente o di natura negoziale. Con le sentenze in commento può dirsi consolidata la lettura di cui alla sentenza n. 120 del 2014 nella sua sostanza argomentativa, mirante a rilevare nel tessuto costituzionale un chiaro fondamento non solo dell’autonomia-autodichia delle Camere e degli altri organi costituzionali a garanzia delle relative funzioni sovrane ma anche chiari limiti imposti ad essa dal principio di legalità-giurisdizione, in quanto secondo la Corte le situazioni giuridiche soggettive spettanti ai soggetti giuridici come “persone” possiedono uno “statuto costituzionale (…) dal quale traggono una naturale vocazione giurisdizionale (art. 24 Cost.), che non può essere sacrificata alla autonomia delle Camere”. Sotto questo profilo la Corte nella sentenza n. 120 del 2014 aveva precisato che la competenza regolamentare delle Camere di cui all’art. 64 Cost., nella quale si fonda l’autonomia-autodichia delle stesse, incontra dei limiti oggettivi ove non valga ad organizzarne le funzioni costituzionali, delle quali l’autonomia rappresenta lo “statuto di garanzia”. Ove le Camere al di fuori di tale ambito di competenza regolamentare costituzionalmente garantita travalichino tali limiti, la Corte ha configurato la sindacabilità dei relativi atti nelle forme del conflitto di attribuzioni, a presidio di quei poteri dello Stato che si sentano lesi o menomati nella propria sfera di potere. L’autonomia è dunque una garanzia causalmente connessa solo alla titolarità di attribuzioni costituzionali sovrane ed è strettamente funzionale al relativo esercizio. Ne sono legittime declinazioni l’autosufficienza normativa (autarchia) e l’autodichia, a condizione che non sia violato il principio di legalità sia sul piano costituzionale quanto alle relazioni con gli altri poteri sia sul piano “ordinario” quanto alla garanzia dei singoli, specie del relativo diritto alla tutela giurisdizionale piena delle proprie situazioni giuridiche soggettive configurate in generale dalla legge in quanto soggetti dell’ordinamento... (segue)



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