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NUMERO 24 - 20/12/2017

 I ‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto

La pluralità delle fonti e degli organi giurisdizionali che caratterizza la realtà giuridica contemporanea ha messo in crisi alcune tra le piú consolidate categorie della teoria del diritto: prima fra tutte, quella dell’esclusività dell’ordinamento (statuale), concepito come necessariamente ordinato e concluso. Tale assioma è entrato in crisi dapprima agli inizi del Novecento, con l’affacciarsi dei primi sintomi di un modello sociale pluralistico, successivamente con i massicci processi d’integrazione sovranazionale provocati, da un lato, da carte costituzionali a vocazione internazionalistica, dall’altro, dalla diffusione e internazionalizzazione dei cataloghi sui diritti umani. A partire dagli anni Cinquanta, si sono moltiplicati gli accordi tra gli stati finalizzati alla promozione di relazioni pacifiche e alla tutela dei diritti umani: dal rilancio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’adozione, in Europa, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, fino alla istituzione della Comunità Economica Europea (ora Unione). Quest’ultima rappresenta un unicum nel panorama delle organizzazioni inter-statuali poiché, sebbene istituita per mezzo di un tradizionale accordo internazionalistico, ha rapidamente assunto i tratti caratteristici di un’organizzazione sovranazionale, legittimata a conferire diritti direttamente ai singoli, anche senza la mediazione delle istituzioni nazionali. A fronte della progressiva integrazione dei sistemi giuridici, la giurisprudenza dei tribunali di alto rango (in genere quelli costituzionali), ha elaborato dispositivi di ‘chiusura’ che fungono da firewall, attivabili come extrema ratio ove il livello di intersezione rischi di compromettere irreversibilmente l’identità del singolo ordinamento. Tali dispositivi, elaborati dapprima da alcune corti nazionali (quella italiana e quella tedesca, in particolare), hanno poi conosciuto una progressiva fortuna, al punto che oggi persino l’Unione europea ammette l’esistenza di ‘limitazioni’ contrarie all’applicazione unilaterale e de plano del diritto internazionale. In Italia la prefigurazione di possibili opzioni di ‘chiusura’ in via interpretativa è apparsa già negli anni Sessanta: successivamente il numero di pronunce relative alla penetrazione delle fonti comunitarie, e poi anche di quelle concordatarie e internazionalistiche è diventato tale da aver indotto la dottrina a parlare di una vera e propria “teoria dei controlimiti”. Essa è imperniata sull’esistenza di un ‘nucleo duro’ di principi supremi che forgiano l’identità costituzionale e che, perciò, devono essere salvaguardati ogni volta che l’interferenza di fonti esterne provi a scalfirne il carattere assiologicamente inderogabile. Non solo: tali principi devono essere salvaguardati anche in sede di revisione costituzionale, posto che “il potere di revisione, si dice, non è che un potere costituito: può soltanto modificare qualche norma costituzionale, ma non può sovvertire la costituzione stessa, ancor meno abrogarla, o modificare ciò che costituisce l’essenza di un regime”. Tale ‘nucleo duro’ è normalmente considerato di rango sovracostituzionale, come se al tradizionale Stufenbau si fosse aggiunto un ulteriore gradino, un “metaprincipio supremo”, gerarchicamente sovraordinato alla stessa costituzione. L’immagine che evoca l’espressione ‘controlimite’ ne esemplifica il problema centrale: quello, cioè, della relazione tra due ordinamenti giuridici e dell’ampiezza entro la quale la loro reciproca integrazione è considerata ammissibile dalle rispettive ‘carte fondamentali’. Contra è la reazione di un dato ordinamento – tipicamente quello nazionale - alle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” consentite dall’art. 11 della Costituzione e grazie alle quali è stato possibile perseguire il disegno d’integrazione comunitaria. La Corte Costituzionale ha sempre evitato di utilizzare testualmente il lemma ‘controlimiti’ ed ha lasciato che la funzione si definisse in progress, in modo “difensivistico”, altre volte in modo dialogico e costruttivo. Nella sentenza n. 238 del 2014 la Corte ha utilizzato per la prima volta l’espressione ‘controlimiti’, nei cui confini ha fatto rientrare le varie locuzioni di cui, fino a quel momento, si aveva traccia in ormai numerose sentenze: dai ‘principi fondamentali’ ai ‘diritti inalienabili della persona umana’, dai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” fino “valori fondanti dell’ordinamento giuridico”. In tale sentenza, la Corte ha ribadito il suo orientamento, in base al quale è pacifico che... (segue)



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