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NUMERO 24 - 20/12/2017

 Quando i migranti sono avvocati

La sempre più complessa questione dei c.d. abogados che, come vedremo in questo contributo, si arricchisce di un nuovo capitolo, fornisce una non comune occasione per esaminare i tortuosi percorsi attraverso i quali si sviluppa il confronto tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti nazionali, in questo caso quello italiano, quando si tratta di assicurare la piena fruizione delle libertà fondamentali e la realizzazione del mercato interno non solo per via giurisdizionale, ove esiste una giurisprudenza ormai copiosa, ma anche grazie all’attività delle pubbliche amministrazioni, ambito questo meno esplorato ma ugualmente decisivo al fine della realizzazione di un’effettiva libertà di circolazione. Uno dei tratti nel contempo tipici e singolari della controversia risiede, in effetti, nella ricchezza e varietà delle argomentazioni giuridiche avanzate dai suoi protagonisti a sostegno delle rispettive posizioni: da una parte le autorità italiane chiamate a garantire, nell’ordinamento nazionale e secondo tale ordinamento, l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica; dall’altra le ragioni di quei cittadini italiani, abogados appunto, che, avvalendosi della normativa europea, intendevano ed intendono esercitare il loro diritto a stabilirsi nel nostro paese, ai sensi dell’art. 49 TFUE e seguenti, per esercitare tale professione. La diversa prospettiva europea e nazionale, circa il modo di concepire il concreto esercizio del diritto di stabilimento degli avvocati, è approdata in più di una occasione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, offrendo così ad essa l’opportunità di delineare preziosi orientamenti interpretativi ai quali dovrebbe ispirarsi l’azione delle autorità, giurisdizionali ed amministrative, chiamate ad assicurare il rispetto di tale libertà fondamentale. Nonostante le pronunce dei giudici del Kirchberg abbiano disegnato per le amministrazioni nazionali un margine di esercizio della propria discrezionalità nel limitare il diritto di stabilimento degli avvocati complessivamente assai ristretto, non sono mancate nella prassi misure nazionali in grado di incidere significativamente sull’ esercizio di tale diritto, come evidenziato da un recente provvedimento adottato delle autorità italiane che rappresenta l’occasione di questa riflessione e che sarà esaminato oltre. Dal un punto di vista ricostruttivo il quesito che tali misure pongono attiene alla loro possibile configurazione quali restrizioni al diritto di stabilimento, vietate dall’art. 49 TFUE ed in grado di ostacolare l’accesso al mercato dei professionisti nonché in violazione del principio del mutuo riconoscimento, oppure quali eventuali deroghe ammissibili o secondo il regime previsto dall’art. 51 TFUE , o in quanto soggette al campo di applicazione di cui all’art. 52 TFUE. Per poter fornire una risposta soddisfacente alla domanda circa la legittimità o meno di misure simili, sotto il profilo del diritto dell’Unione, non si può prescindere naturalmente dall’esame della natura e delle caratteristiche di ciascuno dei provvedimenti nazionali ritenuti potenzialmente lesivi del diritto di stabilimento. E’ questo modus operandi che nello specifico impone, in via preliminare, una breve descrizione degli aspetti più significativi del decreto adottato dal Ministero della Giustizia italiano del 12 maggio del 2017 che, rigettando non poche richieste di riconoscimento del titolo di avvocato acquisito in Spagna da cittadini italiani, ha fornito nuovi e ulteriori motivi di riflessione circa la via spagnola per l’esercizio della professione forense in Italia. Ad una prima impressione, in ragione delle implicazioni future per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione dei destinatari del provvedimento e per le conseguenze direttamente a carico di questi ultimi, la misura va nel senso di connotare la questione controversa come una vera e propria resa dei conti tra autorità italiane da una parte ed abogados dall’altra che, a sostegno della propria pretese, invocano le norme del Trattato e del diritto derivato in materia... (segue) 



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