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NUMERO 1 - 03/01/2018

 Programmazione e progettazione nel codice dei contratti pubblici

Il presente studio intende sviluppare alcune riflessioni sui principali aspetti della disciplina in materia di programmazione e progettazione introdotta dal codice dei contratti pubblici. L’attenzione, in particolare, verrà rivolta alle sperequazioni partecipative tra privato “forte” e privato “debole” nell’ambito della programmazione, ai rapporti tra programmazioni, ai problemi di adeguatezza organizzativo-procedurale della disciplina sul dibattito pubblico, all’importante valorizzazione della fase di progettazione e di validazione pre-approvazione dei progetti di opera pubblica. Contrariamente ad alcune letture riduttive della programmazione e riprendendo gli studi di Giannini, la dottrina ha dimostrato come nel nostro ordinamento oggi esistano una pluralità di programmazioni, al punto da poter enucleare un “principio di programmazione”, inteso anche come metodo democratico di svolgimento delle attività dei pubblici poteri. La programmazione dei lavori pubblici rientra in questa prospettiva ed è un fenomeno recente, introdotto solo a metà anni 90: è stata la legge n. 109/1994 a disciplinare organicamente per la prima volta il programma triennale dei lavori pubblici. Peraltro, la programmazione dei lavori pubblici non è affatto ignota agli altri ordinamenti. Seppur ciascuno con le proprie peculiarità, tanto l’ordinamento francese, quanto quelli tedesco e britannico conoscono forme di programmazione dei lavori pubblici. La “specialità” italica è data dalla tripartizione della progettazione, mentre, si ribadisce, la programmazione dei lavori pubblici è nota ad altri ordinamenti.  La disciplina della programmazione dei lavori pubblici da parte dei vari Stati membri richiamati è frutto di scelte autonome, cioè non deriva da un quadro regolatore europeo comune. Da quest’ultima considerazione deriva il problema del riparto delle competenze legislative sul fronte nazionale. In particolare, come già evidenziato in passato, sussistono molti dubbi sulla possibilità per il legislatore nazionale di disciplinare, anche in dettaglio, la programmazione dei lavori pubblici, come evidenziato priva di “copertura” euro-unitaria. Tali dubbi si rafforzano tenendo conto delle previsioni dell’art. 21 del nuovo codice appalti, che rimanda larga parte della disciplina addirittura a un decreto del ministero dei lavori pubblici di concerto col ministero dell’economia. Ciò in una materia che si presta ampiamente all’intervento della legislazione regionale... (segue)



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