Log in or Create account

FOCUS - Fonti del diritto N. 3 - 09/02/2018

 La normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione

Un convegno che si proponga di svolgere una riflessione sul Comitato per la legislazione, esattamente a vent’anni dalla sua entrata in funzione, mi sembra particolarmente opportuno. Mi ha fatto molto piacere esservi stato coinvolto, anche perché i primi anni di attività del Comitato per la legislazione si intrecciano, per una certa fase, con vicende personali, avendo avuto occasione di seguire, per conto del Servizio studi della Camera dei deputati, i suoi lavori. Pregi e difetti del Comitato per la legislazione appaiono, gli uni come gli altri, connaturati alle peculiari caratteristiche dell’organo e alla sua idea fondante: quella di dare origine ad una nuova sede istituzionale, composta unicamente da parlamentari, e quindi “politica” per definizione, chiamata in qualche misura a simboleggiare la necessità, nell’ordinamento italiano, di una politica bipartisan della legislazione.Il Comitato per la legislazione è stato immaginato ed istituito nel momento in cui, all’inizio della XIII legislatura (1996-2001), in parallelo al tentativo di revisione costituzionale avviato dalla Commissione per le riforme costituzionali presieduta dall’on. D’Alema, si tentava un adeguamento delle procedure parlamentari alla legge elettorale prevalentemente maggioritaria. L’istituzione del Comitato per la legislazione è parte essenziale di quella che rappresenta la riforma dei regolamenti parlamentari più significativa dell’ultimo trentennio (almeno sino alla revisione del regolamento del Senato approvata negli ultimi giorni della XVII legislatura), voluta dal Presidente della Camera Violante. L’istituzione di tale organo appare altresì coerente con altre innovazioni, introdotte sempre in quella fase a livello legislativo o sub-legislativo, ugualmente dirette a potenziare gli strumenti, sia politici, sia tecnici, volti a migliorare la qualità della legislazione. Esula, evidentemente, dall’oggetto di questo contributo una valutazione sul successo o meno di quegli strumenti, che com’è logico andrebbe specificamente articolata in merito a ciascuno di essi. Con specifico riferimento però al Comitato per la legislazione, si può peraltro affermare con relativa tranquillità che si sono rivelate infondate quelle tesi che, a caldo, avevano individuato proprio nel Comitato per la legislazione il luogo del compromesso parlamentare, se non del consociativismo, che in ipotesi attraverso tale Comitato avrebbe potuto essere applicato, oltre che alle (tentate) riforme costituzionali, anche a livello di legislazione ordinaria. A posteriori quella lettura, che già ebbi occasione di mettere in dubbio poco dopo l’avvio dell’attività del Comitato per la legislazione, si è mostrata non veritiera. Se un limite questo organo ha palesato è semmai stato quello, in qualche modo diametralmente opposto al rischio paventato, di avere uno scarso peso politico, in quanto ha contribuito in misura piuttosto limitata ai contenuti effettivamente assunti dalla legislazione poi approvata. Al contrario, il Comitato per la legislazione ha goduto di notevole attenzione da parte non solo della dottrina costituzionalistica, ma altresì degli organi costituzionali di garanzia: il contenuto dei suoi pareri, infatti, è stato ripreso in più occasioni sia dal Presidente della Repubblica, in particolare in occasione di messaggi di rinvio delle leggi, sia dalla Corte costituzionale, all’interno di talune sue importanti pronunce... (segue)



Execution time: 59 ms - Your address is 3.141.4.111
Software Tour Operator