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FOCUS - Fonti del diritto N. 3 - 09/02/2018

 Saluto al Seminario su 'Le fonti sotto la lente del Comitato per la Legislazione della Camera'

1. Una riflessione sul ruolo e l’operato del Comitato per la legislazione: perché? Non si tenterà qui di anticipare ciò che le ricche relazioni presentate in questo seminario spiegano come non potrebbe fare questa breve premessa, la cui funzione è solo di introdurre al tema odierno, la cui scelta è stata dettata dal desiderio di offrire un angolo visuale di ricerca originale sui fenomeni che coinvolgono in maniera sempre più vorticosa i processi di produzione delle fonti del diritto nel nostro ordinamento. Da questo punto di vista, nel riflettere sul tentativo di governare tali processi, riconducendoli ad un binario di legalità formale, i rapporti ed i pareri del Comitato per la legislazione possono rappresentare un punto di osservazione privilegiato per un’indagine costituzionalistica. Come emerge da molti elementi e si evidenzia bene nelle relazioni al presente seminario, già l’impiego dell’espressione “sistema delle fonti” appare richiedere oggi, nel panorama del nostro ordinamento, uno sforzo di ottimismo della volontà, poiché ridurre a sistema ciò che oramai appare sempre più simile ad una costellazione disordinata di sottosistemi, in alcuni casi implosi, in altri governati solo dalle leggi del caos, risulta arduo. La griglia delineata nel 1947 dalle norme costituzionali di un sistema tutto sommato lineare e chiuso al livello primario, secondo l’efficace definizione risalente al disegno crisafulliano, sembra infatti mostrare sempre più la corda a fronte di dinamiche dell’ordinamento che investono non solo l’effettività delle norme costituzionali sulle fonti primarie, ma sottopongono ad una forte tensione la tenuta stessa delle categorie formali. Come evidenziato in alcune delle relazioni a questo seminario, ad essere ormai messe in discussione dalla produzione legislativa sembrano quasi le categorie fondanti della nostra cultura giuridica. Molte delle criticità che emergono nell’esame della produzione normativa dei nostri giorni sembrano ascrivibili a fattori causali con cui il legislatore inevitabilmente deve fare i conti. Sempre più di frequente, ad esempio, emerge la difficoltà, nell’ambito della produzione legislativa, di combinare la legalità con l’esigenza di rapidità, oltre che con la specializzazione crescente dei settori di intervento dei provvedimenti. A ciò si aggiunge molto spesso la necessaria compatibilità con le istanze sovranazionali, nonché lo svolgimento di un dialogo collaborativo con gli enti territoriali. Un problema antico si riaffaccia poi molto di frequente a fronte della difficoltà di riformare gli apparati della pubblica amministrazione, ed è quello della necessaria assunzione da parte della legislazione di compiti propri della funzione esecutiva, o meglio di identificare e rispettare il confine tra legislazione ed amministrazione. Su questo crinale emerge, come sempre, il legame inscindibile tra gli studi di teoria delle fonti e quelli sulla forma di governo, due mondi distinti, ma che rappresentano le due facce di un’identica medaglia, su cui non si possono spendere qui che poche riflessioni, ritenendosi evidente che le perduranti difficoltà di funzionamento della forma di governo italiana, legate ad una crisi strutturale gravissima della forma partito, si sono riverberate incessantemente sul sistema delle fonti, ed in particolare sulla funzionalità dell’istituzione parlamentare, nella sua incapacità di resistere alla pressione derivante da un lato dall’abuso degli strumenti a disposizione del Governo in Parlamento, dall’altro dall’impiego dei poteri normativi del Governo... (segue)



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