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FOCUS - Fonti del diritto N. 3 - 09/02/2018

 Nota di lettura Giurisprudenza

Si segnalano provvedimenti adottati da diversi organi giudicanti, ove si fa riferimento a pareri del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati istituito nel 1997.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale vengono in rilievo quattro decisioni: due in tema di conversione del decreto legge (sentt. 237/2007 e 32/2014) e due in tema di delegazione legislativa (ord. 200/2015 e sent. 276/2016).

Nella sentenza n. 237/2007 il parere del Comitato per la legislazione è richiamato più che altro per chiarire la giusta portata delle disposizioni censurate, mentre dalla sentenza n. 32/2014 emerge che, in verità, è il giudice a quo (la Corte di cassazione) a far riferimento al parere del Comitato, ritenuto poi «significativo» dalla Corte costituzionale che richiama altresì alcune lettere del Presidente della Repubblica indirizzate ai Presidenti di Camera e Senato, un messaggio alle Camere ed un comunicato del Presidente del Senato «volti a segnalare […] l’uso improprio dello strumento della legge di conversione».

Con l’ordinanza n. 200/2015, a fronte della censura mossa dal Tribunale di Torino per cui la «legge delega, introdotta con un emendamento nell’iter di conversione del decreto-legge, sarebbe all’evidenza estranea allo stesso, secondo i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, e come rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati», la Consulta conferma per contro quanto già affermato nella sentenza n. 237/2013, richiamando, tra l’altro, relazioni e pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, senza far riferimento all’attività del Comitato per la legislazione.

Nella sentenza n. 276/2016 viene chiarita la portata precettiva della normativa delegante alla luce non solo del parere del Comitato, ma anche tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari in sede consultiva.

 

 

Le pronunce segnalate nell’ambito della giurisprudenza di legittimità promanano tutte dalla Cassazione penale.

L’ordinanza n. 25554/2013 della III Sezione non è altro che l’ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale della questione decisa con la sentenza n. 32/2014; con le ordinanze n. 38560 e n. 38561 del 2015 della VI Sezione la Cassazione torna nuovamente a censurare le modifiche apportate al testo unico sulle sostanze stupefacenti; la sentenza delle Sezioni Unite n. 29316/2015, ove, per la verità, il riferimento al Comitato per la legislazione è contenuto nello «Svolgimento del processo» e non nei «Motivi della decisione», decide il ricorso rimesso dalla IV Sezione con la decisione n. 50055/2014 e può ben essere considerata un “seguito” della sentenza n. 32/2014.

 

Per la giurisprudenza amministrativa si segnalano: una sentenza del Consiglio di Stato del 2012 che si rifà al parere del Comitato per la legislazione a supporto dell’interpretazione data alla normativa da applicare; sette sentenze sempre del Consiglio di Stato del 2014, tutte di analogo tenore, ove il parere del Comitato è utilizzato per eventualmente chiarire se una disposizione sia d’interpretazione autentica ovvero semplicemente retroattiva (ma nel caso di specie la distinzione non assume particolare rilievo poiché non si verte in materia penale); un’ordinanza di rimessione del TAR Abruzzo che, tra l’altro, sottolinea come la Corte costituzionale «nel giudizio valutativo sui criteri e principi direttivi delle leggi di delegazione» abbia già tenuto in debito conto i pareri del Comitato per la legislazione nella sentenza n. 276/2016 [nell’ordinanza è presente un refuso: con riferimento al Comitato per la legislazione è indicato l’art. 14-bis del Regolamento della Camera(che non esiste) anziché l’art. 16-bis].

 

L’utilizzo dei pareri del Comitato per la legislazione emerge anche nella giurisdizione ordinaria di merito: si segnalano tre provvedimenti.

Il Tribunale Milano nel 2009 esclude la natura interpretativa di una data disposizione, che peraltro reputa di assai discutibile fattura anche sulla base del parere del Comitato.

Il Tribunale di Palermo nel 2014 si avvale del parere del Comitato per riconoscere la natura di norma di interpretazione autentica ad una data disposizione; il giudice siciliano, però, si esprime in termini di «parere del Comitato per la legislazione del Senato sul disegno di L. n. 5389»: chiaramente il Comitato è (e non può esser diversamente) quello della Camera dei deputati e il disegno di legge (impropriamente) citato è in realtà l’Atto Camera della XVI Legislatura n. 5389 (che al Senato aveva il numero n. 3396).

Il Tribunale di Pinerolo, infine, con l’ordinanza del 19 febbraio 2013 censura la legittimità costituzionale del conferimento della delega legislativa in sede di conversione del decreto legge anche sulla scorta del parere del Comitato; la disciplina assoggettata a scrutinio di costituzionalità, peraltro, è proprio quella che dispone la soppressione del Tribunale di Pinerolo ed il suo accorpamento a quello di Torino; in ragione di tale soppressione sarà poi anche il Tribunale di Torino a sollevare questione di legittimità sulla medesima disciplina: questione dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 200/2015.

 

                                                                                                                       Federico Girelli

                                                                                                                       Giovanna Pistorio



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