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NUMERO 5 - 28/02/2018

 La giurisprudenza costituzionale italiana ed austriaca in tema di coppie omosessuali

Nel 2003 Jeffrey Eugenides vinse il Premio Pulitzer con il romanzo Middlesex in cui narrava la storia di Calliope, uno pseudoermafrodito cresciuto come una ragazza fino a quando non sceglie di vivere come un ragazzo assumendo l’identità di Cal e fuggendo dalla famiglia. Questo romanzo, scritto con grande attenzione e delicatezza, ha avuto il merito di portare il tema degli studi di genere all’attenzione del grande pubblico alimentando la riflessione su questioni troppo spesso ignorate. Oggi omosessualità, transessualità, identità di genere e orientamento sessuale sono argomenti molto dibattuti in tutto il mondo, realtà che mettono in discussione gli stereotipi sociali che da sempre accompagnano le nostre vite. L’accettazione della diversità ma soprattutto l’affermazione dell’eguaglianza nella diversità sembrano però ancora disorientare alcuni Paesi e tra questi certamente l’Italia dove assai spesso le questioni legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale vengono affrontate con dogmatismo e moralismo anche da parte di giudici e Legislatore. Il parametro del sesso quale paradigma di eguaglianza emerge dunque non solo nel caso delle discriminazioni di genere tra uomo e donna, fenomeno purtroppo ancora perdurante, ma anche nei confronti di coloro che dimostrano un'identità sessuale 'diversa' rispetto a quella c.d. 'naturale'. Il diritto alla propria identità sessuale e il diritto a non essere discriminati in base alle proprie scelte sessuali sono ancora oggi nel nostro paese situazioni che giuridicamente e socialmente presentano profili controversi e danno origine a trattamenti discriminatori.L’affermazione del diritto all’identità sessuale nel nostro ordinamento giuridico è avvenuta -a fronte del silenzio legislativo- grazie  all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale; la Corte infatti si è trovata dinanzi a questa problematica già alla fine degli anni ’70 quando si è pronunciata per la prima volta rispetto alla possibilità di configurare un autonomo diritto all’identità sessuale ricavabile sulla base dell’articolo 2 della Carta costituzionale e lo ha fatto prediligendo un’interpretazione ‘chiusa’ dell’articolo 2. Il giudizio di costituzionalità in questione traeva origine dalla richiesta di un soggetto che in seguito alla rettificazione del proprio sesso, realizzata con apposito intervento chirurgico a Casablanca, chiedeva che fosse dichiarata la sua appartenenza al sesso femminile sui registri dello Stato civile, dove era invece iscritto come appartenente al sesso maschile. Il richiedente sentiva che, dopo l’intervento, finalmente il suo aspetto esteriore era conforme a quello psicologico che aveva sempre manifestato e per questo voleva essere, anche per la società civile, considerato a tutti gli effetti quale appartenente al genere femminile. In questa occasione la Consulta, pur dimostrando una certa “apertura”, evitando cioè di suffragare l’interpretazione restrittiva che si era occupata del transessualismo in sede scientifica (la quale, per la maggiore, sosteneva che anche in seguito ad interventi chirurgici non si potesse parlare di reale mutamento di sesso, in quanto permarrebbe comunque l’originario assetto cromosomico), ammette il fenomeno del transessualismo ed invita il Legislatore ad occuparsi della materia; tuttavia, allo stesso tempo, respinge l’esistenza di un diritto all’identità sessuale ex articolo 2,  motivando sull’assunto che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti, e che il diritto all’identità sessuale non è riconosciuto né implicitamente né esplicitamente dalla Costituzione, per cui spetta solo al Parlamento la sua eventuale disciplina in via legislativa... (segue) 



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