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NUMERO 6 - 14/03/2018

 Sul primo esercizio del potere di rinvio normativo nella Presidenza Mattarella

A tre anni dal suo inizio, la Presidenza Mattarella sembra contrassegnata da un rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali e da una generale astensione da interventi decisi sui processi legislativi, come si è riscontrato anche durante la stagione della tentata manutenzione costituzionale. Questo contegno in apparenza notarile dipende dal personale stile con cui il Presidente interpreta la carica, ma anche dal progressivo riaccentramento delle decisioni di indirizzo politico nelle mani del Governo, con il contestuale abbandono delle prassi concertative tra il Quirinale e Palazzo Chigi che avevano contraddistinto alcuni dei precedenti incarichi a governare. Così, se l’Esecutivo guidato da Enrico Letta si era distinto per una compressione degli spazi di autonomia nel disegno e nella attuazione delle linee di politica esecutiva, anche per effetto di scelte istituzionali creative da parte del Colle, i Governi Renzi e Gentiloni sono parsi invece caratterizzarsi per la tendenza al recupero di una più piena potestà decisionale. A secondare l’inclinazione consolidata tra gli studiosi a misurare eventuali interferenze tra gli organi costituzionali, dunque, qualsiasi studio sulla presidenza Mattarella sarebbe stato sinora destinato a concludersi in poche righe, per carenza di materiale rispetto all’insieme di controlli normativi incisivi, concertazioni informali ed esternazioni, confluito invece nell’indirizzo politico costituzionale degli ultimi anni delle presidenze Napolitano. Se non fosse che da alcuni indizi istituzionali si percepisce anche da parte dell’attuale capo dello Stato un ricorso alla soft law, nel modo forse più vicino alla definizione di moral suasion fornita nell’ ‘800 da Walter Bagehot, quale potere invisibile. Nel 2015, ad esempio, proprio dietro suggerimento presidenziale il Governo avrebbe optato per il procedimento legislativo ordinario, in luogo di quello di decretazione d’urgenza per l’incardinamento della l. n. 107/2015 sulla Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. Buona scuola). La cronaca costituzionale più recente, percorsa dalla difficile tenuta della coalizione di Governo, ha  poi offerto al Quirinale ulteriori occasioni di intervento persuasivo: dopo la spaccatura dell’Esecutivo sulla sottoscrizione dei codici di comportamento imposta dal Viminale alle organizzazioni non governative, il Quirinale sarebbe intervenuto in via informale per rinnovare l’appoggio all’operato del Ministro dell’Interno, almeno stando alle fonti giornalistiche. Ancora, sul versante normativo, il capo dello Stato ha accompagnato l’entrata in vigore delle modifiche del Codice antimafia con una promulgazione con riserva, disponendo la pubblicazione dell’atto su Gazzetta, e, al contempo, rimarcando i profili di criticità che potrebbero derivare dalla messa a regime delle disposizioni sulle misure di prevenzione. Come in un climax ascendente, il Presidente della Repubblica ha quindi rinviato alle Camere il testo contenente le Disposizioni di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo. A distanza di un mese, infine, la promulgazione della legge a tutela del dipendente che segnali eventuali comportamenti illeciti avvenuti sui luoghi di lavoro pubblici e privati (cd. whistleblowing) è motivata da una lettera-monito, inviata dal Quirinale a Palazzo Chigi. Gli interventi richiamati, pur denotando un certo attivismo, non sembrano concorrere ad una alterazione della cifra della presidenza in corso, che sembrerebbe rimanere almeno sino ad oggi in linea con uno stile einaudiano di rispettosa estraneità al circuito governativo-parlamentare.  Una definizione, quest’ultima, che va però accolta da un atteggiamento di prudenza, assumendo al più valore di presunzione relativa: come lo studio della prassi quirinalizia insegna, infatti, esiste un tasso di variabilità funzionale e personalistica dei mandati presidenziali che non è valutabile ex ante e che, in taluni casi, è idoneo a sgretolare qualsiasi pregiudizio. La stessa cautela si rivela necessaria sul versante metodologico, in cui il rischio di un ragionamento differenziale, basato sul raffronto con il dinamismo istituzionale che ha contraddistinto le presidenze Napolitano più che sulla materiale presidenza Mattarella nel contesto politico-istituzionale attuale, è molto elevato. A partire da tali premesse di metodo, lo studio tenta di analizzare il contesto politico e le ragioni giuridiche che hanno condotto il capo dello Stato ad effettuare il primo rinvio delle leggi del suo settennato... (segue)



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