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NUMERO 7 - 28/03/2018

 Antitrust private enforcement: il giudice davanti all'Autorità antitrust

La tutela della concorrenza all'interno dei mercati economici costituisce, come noto, uno dei fondamentali principi intorno ai quali l'european federalizing process ha trovato, nel corso degli anni, i più ampi elementi di coesione tra gli Stati membri. La centralità che la concorrenza assume, come principio giuridico, nella complessiva struttura delle fonti del diritto comunitario originario sembra tale da posizionare lo stesso al più altro rango “costituzionale” dell'Unione. La posizione apicale del principio emerge infatti, senza incertezze, non solo alla luce dei concreti presidi istituzionali introdotti in sede comunitaria ma anche, soprattutto, per i continuativi riferimenti che - per l’intero corso del processo di integrazione europea - le Carte fondamentali, venute in successione tra loro, hanno fatto al principio in esame. In particolare, già agli esordi del processo fondativo comunitario, la concorrenza assunse il più elevato grado di canonizzazione, tra i principi introduttivi del Trattato Cee, all’art. 3 della Carta stessa. Invero, la posizione anche “topograficamente” privilegiata del principio sembrò, successivamente, in parte ridimensionata alla luce della mancata menzione dello stesso nell’art. 3 del Tue. Cionondimeno, il richiamo operato dal 27° Protocollo allegato al Trattato (dedicato al mercato interno ed alla concorrenza) ha chiarito come il predetto principio costituisca, per così dire, elemento immanente al mercato interno: e difatti, afferma il predetto Protocollo, «il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata». Benché la mancata espressa enunciazione della concorrenza nella attuale formulazione dell'art. 3 del Tue possa aver autorizzato qualche dubbio circa una sorta di “arretramento” rispetto a quanto in precedenza previsto dall’art. 3 del Trattato Cee (e, nella vigenza del quale, figurava tra le finalità comunitarie «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno»), la centralità della questione, nell'architettura unionale, rimane dunque immutata. Quanto sopra, non solo alla luce della pedissequa riproposizione del principio, come detto, nel 27° Protocollo allegato al Trattato (e che, come noto, assume eguale valore giuridico rispetto alle norme del Trattato stesso), ma anche alla luce della conservazione della disciplina della concorrenza tra le materie di competenza unionale esclusiva: ciò, in base a quanto previsto dall'art. 3 del Tfue, secondo cui la predetta competenza si estende alla definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionato del mercato interno. Invero, è poi la stessa storia giuridica del processo di integrazione europea a rendere testimonianza di come, sin dagli albori dei trattati di Roma, la questione della concorrenza all'interno del mercato comune abbia rappresentato una delle principali preoccupazioni cui le istituzioni giuridiche comunitarie hanno finito per essere sempre più finalisticamente orientate. Pare dunque persuasiva l'osservazione di coloro i quali sostengono che la concorrenza, sul piano comunitario, acceda senz'altro al rango di sostanza “costituzionale” o, comunque, rappresenti principio fondamentale nel governo e nella regolazione dell’economia dell’Unione... (segue)



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