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NUMERO 8 - 11/04/2018

 La collaborazione intergovernativa nell'esperienza delle autonomie speciali

La distribuzione del potere politico nell’ordinamento costituzionale italiano risponde a logiche presenti in molte delle costituzioni europee del secondo dopoguerra. La tradizione del costituzionalismo liberale del XIX secolo rinvia alle tecniche costituzionali basate sui meccanismi di separazione, distribuzione e bilanciamento tra i poteri dello Stato. Tutti gli ordinamenti aprono un confronto tra le esperienze costituzionali francesi, americane e inglesi e da tale confronto derivano le diverse scelte costituzionali che trovano forma nelle costituzioni del secondo dopoguerra. Come è noto, la Costituzione repubblicana non recepisce integralmente il principio della separazione dei poteri così come avviene nell’esperienza di altri ordinamenti. Alcune sue declinazioni ispirano alcune disposizioni costituzionali e lo si intravede solo guardando in controluce il testo costituzionale. Esiste, però, un’altra “tecnica” costituzionale per separare e articolare il potere, ovvero la sua distribuzione a livello territoriale. Così, uno dei tratti più significativi dell’ordinamento costituzionale italiano è dato dal rilievo che in esso assume il principio autonomistico, qualificato dall’art. 5 come principio fondamentale della Costituzione, il quale trova specificazione nelle disposizioni del Titolo V. Al riguardo, primo fra tutti, viene in rilievo l’art. 114, il quale, nel testo attualmente vigente, afferma che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Si tratta di una disposizione che pone diversi enti su un piano di parità costituzionale, anche se poi la definizione delle rispettive competenze segna e definisce l’ambito del potere attribuito in concreto a ciascun ente. In particolare, l’art. 117 della Costituzione prevede che lo Stato e le Regioni siano enti dotati di potestà legislative. L’art. 116 distingue fra Regioni ordinarie e Regioni speciali, prevedendo che solo queste ultime «dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»Quella di ‘Stato regionale’ è un’espressione che definisce il modo di essere di un ordinamento e diviene uno dei tratti caratterizzanti le forme di legittimazione democratica del potere. Tuttavia, si discute se oggi permangano ancora le motivazioni politiche che giustificarono un tempo la previsione di Regioni speciali: si dubita, infatti, che dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 abbia (o non abbia) senso parlare di due tipi di Regioni. Alcuni provano a misurare quali risultati abbia in concreto prodotto l’autonomia differenziata e, così facendo, giungono alla conclusione che quest’ultima introduce elementi di diseguaglianza che forse solo un tempo potevano giustificarsi... (segue)



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