
La figura del danno all’immagine della pubblica amministrazione ha subito una articolata evoluzione nel corso del tempo. Tale evoluzione è stata espressione del continuo rincorrersi e anticiparsi dell’elaborazione dottrinale e degli orientamenti giurisprudenziali di fronte alle domande e alle nuove esigenze provenienti dalla realtà sociale. Il presente lavoro, anche in considerazione del fatto che tale danno «correda quasi indefettibilmente ogni ipotesi di condotta portata all’esame della magistratura contabile», ritiene opportuno descrivere tale articolata e complessa evoluzione, passando in rassegna non solo le elaborazioni dottrinali formatesi in materia e le decisioni assunte in sede pretoria, ma anche gli interventi del legislatore che si sono succeduti. In particolare, dopo una breve illustrazione della configurazione assunta, nell’ambito della teoria generale del diritto, dai diritti della personalità - tra i quali può annoverarsi quello all’immagine - si procederà alla sistematica ricostruzione dei suoi elementi costitutivi dando conto del fatto che tale fattispecie di danno si è affermata, in primo luogo, in via giurisprudenziale. In risposta al dato pretorio, il legislatore è intervenuto nel 2009, restringendo l’ambito di applicazione del danno all’immagine della p.a. e di fatto limitandone la conoscibilità da parte del giudice dei conti ai soli casi in cui tale pregiudizio fosse riferito ai delitti contro l’amministrazione stessa e fosse intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Tale normativa è stata oggetto – senza successo - di impugnazione da parte di diverse sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in sede costituzionale. Le reazioni del giudice dei conti alla decisione della Consulta del 2010 possono essere ricondotte lungo due direttrici: la prima maggioritaria conforme all’interpretazione del giudice delle leggi; la seconda, invece, volta a riconoscere l’autonomia dei singoli giudici purché riconducibile ad una lettura delle norme “costituzionalmente orientata”. Infine, si procederà ad una illustrazione sintetica della genesi e dei contenuti del nuovo codice della giustizia contabile (2016), che seppure privo di una esplicita disciplina in materia di azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, ha dato luogo, in via ermeneutica, ad una “riespansione” della fattispecie del danno in esame anche con riferimento ai reati comuni commessi ai danni della pubblica amministrazione, nonché dei poteri di cognizione in materia da parte del giudice dei conti... (segue)
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