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NUMERO 11 - 23/05/2018

 Il dibattito tra giovani studiosi sui concetti tradizionali del diritto amministrativo

Negli ultimi decenni l’Italia ha vissuto una stagione di continue riforme legislative che hanno profondamente segnato il modo d’intendere il diritto amministrativo, i suoi confini e i suoi contenuti. Per grandi linee, con tutti i limiti propri di una schematizzazione siffatta, nell’ambito di un percorso che si snoda a partire dalla legge sul procedimento amministrativo del 1990, per arrivare fino alla legge 124/2015 (riforma Madia), oltre a questi primi due momenti, se ne possono indicare almeno altri tre particolarmente significativi: la privatizzazione del pubblico impiego, progettata dal d.lgs 29/1993 al fine di consentire l’ingresso della fonte negoziale nella disciplina del rapporto e l’attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; il superamento del binomio autarchia – autonomia per spiegare la distribuzione delle funzioni tra i centri della sovranità, con l’introduzione di elementi di federalismo amministrativo da parte delle leggi 59/1997 e 127/1997 e successivamente con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 e con l’introduzione delle amministrazioni cd indipendenti; la realizzazione nel 2010 del codice del processo amministrativo, che riconosce al giudice amministrativo praticamente tutti i poteri cognitori e decisori che il giudice ordinario può esercitare nelle controversie di diritto civile tra soggetti privati. Questo frammentario, ma pressoché ininterrotto, processo di riforme legislative, interne all’ordinamento nazionale, si accompagna peraltro, è appena il caso di sottolineare, ad una più generale crisi del concetto di sovranità, indotta sia dalla perdita di potere degli Stati nazionali nei confronti dei processi mondiali di globalizzazione, che dalla creazione di un sistema di tutela dei diritti fondamentali al quale gli Stati nazionali si trovano assoggettati nell’ordinamento sovranazionale. Il sistema delle fonti dunque si complica. La legge statale non è più l’unico fondamento e limite del potere amministrativo. Emergono nuove forme e nuovi moduli di azione ed organizzazione amministrativa, che si ha difficoltà a ricondurre negli schemi tradizionali esistenti, spesso inadeguati a spiegare i nuovi fenomeni. Nel mentre, il processo amministrativo si è evoluto e trasformato, e sembrerebbe divenuto in grado di poter assicurare, al ricorrente che ha ragione, tutto quello e proprio quello che avrebbe diritto di ottenere sul piano sostanziale, secondo la nota formula chiovendiana impiegata per spiegare il significato del principio di effettività della tutela giurisdizionale. E’ questo il contesto nel quale s’inseriscono le opere in esame. Tratto comune dei diversi studi che sono all’attenzione è nel fatto che essi non sono meramente ricognitivi, non si limitano cioè ad assumere ad oggetto un istituto ben determinato, ricostruendo in maniera ordinata l’insieme di norme e principi ad esso afferenti; ma s’interrogano problematicamente sulla evoluzione in atto per capire se e quali trasformazioni si siano verificate negli istituti tradizionalmente intesi. Ciò che al fondo li accomuna, al di là della specificità dei temi prescelti, è il fatto d’interrogarsi in ultima analisi sulla ragione della specialità del diritto amministrativo; e in particolare sul fatto se il diritto amministrativo si sia oggi dissolto o sia in fase di dissoluzione, conseguentemente alla sempre crescente perdita di autoritarietà dell’azione dei pubblici poteri, al diffondersi di sistemi di amministrazione degli interessi non più governati dalla pubblica amministrazione tradizionalmente intesa, alla equiparazione delle forme di tutela esperibili nei confronti della pubblica amministrazione a quelle ordinariamente riconosciute per risolvere le liti insorte tra soggetti privati. In quest’ottica, prima ancora delle risposte e delle soluzioni date, i contributi si segnalano perché i temi prescelti mettono in evidenza attuali criticità del sistema… (segue)



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