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NUMERO 11 - 23/05/2018

 Ieri, oggi, domani: quale autonomia per la Valle d'Aosta?

Un anniversario ricorre quest’anno: settant’anni dall’approvazione, con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, dello Statuto della Valle d’Aosta da parte dell’Assemblea costituente. È un appuntamento che può essere occasione non solo per ricordare i nobili intenti che ne ispirarono la stesura, ma per riprendere un discorso interrotto, o forse mai avviato, sulla specialità valdostana e sulle sue ragioni politiche, prim’ancora che giuridiche. Nel far ciò occorre particolare attenzione. Vale, infatti, l’insegnamento di Émile Chanoux, uno dei padri dell’autonomia, il quale, commentando la Carta di Chivasso del 1943, sostenne: “Ciò che i rappresentanti di queste valli hanno affermato, vale per tutte le regioni italiane, per i piccoli popoli che formano quel tutto che è il popolo italiano”. Qual è oggi il significato di questo monito? Lo si può probabilmente intendere come un invito a ricordare che la storia della Valle d’Aosta è storia “col-locata” e non storia locale, da recuperare e valorizzare nella sua dimensione di tassello della molto complessa storia costituzionale delle autonomie in Italia, né occasione di aride commemorazioni identitarie e rivendicative contro le angherie dello Stato centrale. È proprio questa sensibilità che dovrebbe spingere oggi la riflessione giuridica e costituzionale a superare la logica dell’isolamento, negli ultimi anni spesso tradottasi, sul piano politico, nella ricerca di accordi bilaterali con lo Stato, per ricondurla al più ampio dibattito sul significato dell’autonomia regionale nel quadro nazionale. In questa prospettiva conviene forse ricordare che il principio di “autonomia” è da collegarsi a un’idea di organizzazione dello Stato le cui ascendenze sono molto risalenti nel tempo. In origine costituiva una risposta alla concentrazione hobbesiana del potere. Nella sua veste contemporanea tale principio è stato, in modo più specifico, inteso come risposta all’espansione dell’azione dello Stato centrale a tutti i livelli. Roberto Ruffilli, uno dei più illustri studiosi italiani della questione, scriveva che attraverso l’affermazione del principio di autonomia, “si è fatta sentire la volontà delle masse organizzate, dei loro partiti e dei loro sindacati, di prendere parte attiva al riassetto complessivo della società capitalistica, piegando a proprio favore, dall’esterno, con il decentramento e, dall’interno, con la partecipazione, l’intervento crescente dello Stato nella vita economica e sociale”. L’autonomismo non è dunque solo la via per il riconoscimento di una qualche separatezza, ma è uno strumento “per il coinvolgimento delle formazioni di massa nella razionalizzazione dello Stato democratico, in chiave di partecipazione e di programmazione”. Quella di Ruffilli è una prospettiva datata. Le formazioni di massa di cui egli parlava sono scomparse e così pure l’idea ad esse collegata di partecipazione e programmazione. Ciò malgrado, restando il quadro dell’organizzazione dello Stato fondamentalmente unitario, ed essendo state archiviate le prospettive separatiste apparse alla fine del secolo scorso, il tema della specialità regionale della Valle d’Aosta è da affrontare tuttora considerando se, dal punto di vista politico-costituzionale e da quello amministrativo e finanziario, persistano quelle peculiarità di terra di confine, che avevano condotto al suo riconoscimento in sede costituente. Questo lavoro ha uno scopo circoscritto: ripensare le vicende istituzionali che hanno segnato ultimamente la vita politica valdostana prestando attenzione al quadro normativo di riferimento e alle idee che ne hanno ispirato la definizione. Una prima parte sarà dedicata a una ricostruzione sommaria delle negoziazioni dal forte carattere compromissorio che hanno condotto all’approvazione dello Statuto al termine dei lavori dell’Assemblea costituente. La seconda parte dell’articolo tratterà il profilo giuridico delle regole che segnano i limiti entro cui la forma istituzionale regionale si muove attualmente. La terza parte sarà rivolta a una ricognizione delle recenti vicende politiche entro il quadro normativo statutario e delle loro potenziali ricadute su di esso. La prospettiva è quella del confronto tra law in the books e law in action, per provare a valutare l’effettività delle prime e la loro capacità di rispondere ai bisogni concreti dei valdostani… (segue)



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