La vicenda relativa all’istituzione delle Città metropolitane ha catalizzato la scena politica siciliana fin dall’avvio della precedente legislatura, con esiti che, purtroppo, paiono a dir poco sconfortanti sul piano della capacità legislativa dell’organo assembleare, e, più in generale, della possibilità di vedere realizzato nella Regione un processo di riforma dell’ordinamento degli Enti Locali che valorizzi in modo plausibile le potenzialità statutarie. Guardando alle origini dell’autonomia speciale siciliana, non si può non rilevare che lo Statuto del 1946, anticipando temporalmente la Costituzione repubblicana, fu precursore di contenuti fortemente innovativi, che esprimevano scelte di rottura rispetto alla storia istituzionale della Regione, e che erano pensati in vista di un processo di sviluppo democratico, al quale proprio l’applicazione dello Statuto avrebbe dovuto dare un’importante spinta propulsiva. Non è un caso, d’altronde, che gli stessi giuristi siciliani che elaborarono le scelte statutarie ebbero un ruolo di primo piano nell’esperienza costituente, fornendo un apporto determinante nella configurazione dell’impianto teorico del regionalismo, e, dunque, nell’adozione delle scelte in tema di ordinamento regionale e locale. Il senso originario della specialità siciliana tendeva ad enfatizzare le istanze dell’autogoverno regionale e locale, ma senza elidere la consapevolezza che il divario di sviluppo economico e sociale richiedesse necessariamente l’apporto statale: mancava cioè, dallo spirito originario dell’autonomia speciale ogni rivendicazione di tipo isolazionista; al contrario, il testo dello statuto evidenzia chiaramente la volontà di inquadrare i problemi della Regione nell’ottica solidaristica dell’unità nazionale. Le realizzazioni successive dell’autonomia siciliana hanno però, com’è noto, sconfessato l’impostazione primigenia, alimentando, piuttosto, una mitologia politica che è risultata perniciosa ai fini della consistenza e del funzionamento della specialità siciliana. Il riferimento è all’approccio fondato sul cosiddetto “principio pattizio”, ovvero sulla convinzione che la previsione di poteri speciali, idonei a consentire alla Sicilia di affrontare i problemi speciali che la affliggevano, fossero il prodotto di una contrattazione paritaria fra istanze politiche regionali e istanze politiche statali. Un simile approccio, che, a ben vedere, è privo di un sostanziale radicamento giuridico, ha permeato di sé il modo di intendere l’autonomia siciliana, ed ha fatto coincidere la specialità con una dannosa tendenza alla autoreferenzialità; con l’idea, cioè, che lo statuto legittimasse l’introduzione di istituti giuridici separati dall’ordinamento generale dello Stato, anche se spesso paralleli: ne derivava un assetto di governo che consentiva la gestione autonoma delle risorse, in vista di quegli interessi localistici che garantivano la sopravvivenza della classe politica regionale. Di questa autoreferenzialità nell’esperienza applicativa dell’autonomia siciliana potrebbero farsi vari e significativi esempi. In primo luogo potrebbe citarsi, come vizio d’origine, il mancato adeguamento dello Statuto alla Costituzione repubblicana, cosa, questa, che ha prodotto l’effetto di depotenziarne i tratti più significativi: in mancanza di un coordinamento formale, infatti, è stata la Corte costituzionale che ha proceduto, via via, ad un’interpretazione che, riconducendo ad un quadro di sostanziale omogeneità la disciplina statutaria delle regioni ad autonomia differenziata, ha di fatto depurato lo statuto siciliano delle caratteristiche di contenuto più originali ed innovative… (segue)
Giustizia mediatica e diritto di cronaca tra interventi legislativi e questioni aperte
Ornella Spataro (20/03/2024)