Log in or Create account

NUMERO 13 - 20/06/2018

 Le dimensioni di interferenza del 'contratto' di governo e l'art. 67 Cost.

Al momento dello svolgimento del Seminario, non era stato ancora formato il nuovo Governo e, con esso, non era ancora "entrato in vigore" - se così può dirsi - il «contratto per il Governo del cambiamento», sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Adesso che il Governo c'è, gestirà il rapporto di fiducia con le Camere, concretizzerà l'indirizzo politico di maggioranza, sarà possibile osservare le dinamiche conseguenti all'utilizzo e al rispetto (o meno) degli strumenti regolativo-contrattuali, fortemente voluti e promossi dal "Movimento 5 Stelle": il «contratto», da un lato, con cui sono definiti contenuti di azione e metodi di raccordo con le attività dei parlamentari, e lo Statuto dei Gruppi parlamentari, dall'altro, dove, in particolare agli articoli 2 n. 5 e 21 n. 2 lett. e)-j), si dispone sull' «adempimento delle proprie funzioni», rispetto al programma del Movimento, e sulle «sanzioni per mancato adempimento». Quali vincoli produrrà la combinazione di questi strumenti? Nei confronti di chi? Come? Con quale forza normativa? Con quali effetti su contenuti e disposizioni di altra natura e provenienza, comprese quelle costituzionali? Con quale nesso tra obblighi "contrattuali" e sanzioni statutarie? Gli interrogativi sono inediti non in quanto tali, ma proprio per la "situazione costituzionale" di riferimento, segnata non più semplicemente dalla mediazione politica, com'è stato fino ad oggi, ma dalla "contrattualizzazione formalizzata" dell'indirizzo politico in termini di metodo di controllo - diretto e indiretto, come si vedrà - dell'azione dei titolari di uffici. Il contributo che si presenta mira a offrirne alcune molto sintetiche coordinate di risposta, sul fronte specifico del rapporto tra «contratto» di governo e art. 67 Cost. Ad oggi, il «contratto» M5S-Lega è stato letto in tre modi diversi: se ne è affermata la sostanziale riconducibilità ai già noti «accordi di coalizione»; se ne è stigmatizzata la strumentalità semantica; se ne è rimarcata la incostituzionalità (o "extra-costituzionalità") dei contenuti di merito e metodologici, soprattutto nella loro prima versione resa pubblica. I contributi di discussione sono transitati pure in sedi non propriamente scientifiche, alimentando una dossologia molto coinvolta e poco utile a quell'esercizio intellettuale di distacco, che anche il giurista, in quanto scienziato sociale, dovrebbe garantire. Si pensi alla ipotizzata "similitudine" tra Gran Consiglio del Fascismo e "Comitato di conciliazione", organo dettagliatamente disciplinato nella prima stesura del «contratto», ma poi sopravvissuto in modo molto sfumato nel testo definitivo, con rinvio a successivo accordo. La semplice formalizzazione di meccanismi "para-arbitrali", dichiaratamente ispirati al Paragrafo XIV dell'ultimo Koalitionsvertrag tedesco ma disinvoltamente decontestualizzati dai parametri costituzionali, elettorali e regolamentari parlamentari del Paese d'origine, ha comunque indotto ad attribuire a quella "disposizione contrattuale" una propria inedita forza di condizionamento, che di inedito, invero, rivela ben poco, dato che, nella evidenza delle prassi di coalizione, sono invece i livelli di trasparenza e verificabilità delle sedi e delle procedure di confronto interpartitico ad aver segnato tale forza di condizionamento... (segue)



Execution time: 35 ms - Your address is 18.223.108.71
Software Tour Operator