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NUMERO 13 - 20/06/2018

 Una 'clausola vessatoria' in bilico fra la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti

Le riflessioni contenute nel presente, breve, lavoro sono il frutto delle sollecitazioni recepite in occasione della tavola rotonda su “Gli Statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’articolo 67 della Costituzione”; e si articolano intorno a tre, specifici, quesiti posti alla attenzione ed allo studio dei convenuti: la questione della “giustiziabilità” della eventuale violazione dell’art. 67 Cost.; la ipotizzabilità di una modifica del Regolamento parlamentare con cui si attribuiscano, al Presidente d’Assemblea, poteri di controllo sugli Statuti dei Gruppi; ed infine, quella della eventuale revisione del suddetto art. 67 Cost., tale da sopprimere il c.d. “divieto del vincolo di mandato”. Le argomentazioni con cui si riscontrano i suddetti quesiti sono dunque compendiate nei tre paragrafi che seguono – con la sintesi che si confà ad un contributo pro quota di un più ampio, e generale, approfondimento tematico – a corredo del quale si sviluppa un ulteriore, ed ultimo, paragrafo di sintetiche e riepilogative conclusioni; i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali sono stati ridotti, pertanto, al minimo (ritenuto) indispensabile. In sede di premessa sia consentito, soltanto, richiamare le disposizioni statutarie del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle (di seguito “M5S”) dalle quali ha tratto origine il confronto oggetto della summenzionata tavola rotonda: gli interrogativi sul valore e sulla efficacia dell’art. 67 Cost. – nella parte in cui statuisce che ciascun parlamentare esercita le proprie funzioni «senza vincolo di mandato» – si appuntano, in particolare, sul tenore dell’art. 21, co. 5, del richiamato Statuto, per cui «il deputato che abbandona il gruppo parlamentare a causa di espulsione ovvero abbandono volontario ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00»; formula che riprende – pressoché testualmente – quella dell’art. 5 del Codice etico, allegato al medesimo Statuto, ai sensi del quale «in considerazione del fatto che, ad eccezione del contributo di cui al terzo comma del presente articolo, gli oneri per l’attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del MoVimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in caso di: espulsione dal Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle e/o dal MoVimento 5 Stelle; abbandono del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle e/o iscrizione ad altro Gruppo Parlamentare; dimissioni anticipate dalla carica non determinate da gravi ragioni personali e/o di salute ma da motivi di dissenso politico; sarà obbligato pagare al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno degli eventi sopra indicati, a titolo di penale, la somma di € 100.000,00 quale indennizzo per gli oneri sopra indicati per l’elezione del parlamentare stesso [tutti i corsivi sono aggiunti, ndr.]». Dal superiore combinato disposto, dunque, l’ipotizzata violazione dell’art. 67 Cost. e le – conseguenti – considerazioni di merito… (segue)



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