
La tematica delle risorse economiche indispensabili per la tutela del diritto alla salute ha coinvolto la dottrina e la giurisprudenza costituzionale, soprattutto dall’inizio degli anni ’90. Il dibattito si è incentrato sulla nozione di diritto alla salute come finanziariamente condizionato e sull’incidenza che il ripensamento dello Stato sociale e i vincoli finanziari possono avere su di esso. A tal proposito, si può constatare un’evoluzione all’interno della giurisprudenza costituzionale, tale per cui all’espansione della tutela dei profili di libertà del diritto in questione si presenta come contraltare un indebolimento dell’idea di assolutezza del diritto sociale alle cure, mediante l’affermazione del suo carattere fortemente condizionato alle risorse finanziarie. Non è un caso, infatti, che la possibilità di conciliare l’inviolabilità di alcuni diritti con la loro dipendenza dalle risorse economiche si rinviene per la prima volta nella sentenza n. 455/1990 in tema di diritto alla salute, in cui ricorre la nozione di diritti “sociali condizionati”. Il diritto alla salute risulta, quindi, essere un angolo di visuale privilegiato per un’indagine circa l’incidenza delle risorse finanziarie sui diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale italiana. Infatti, le tecniche argomentative utilizzate dalla Corte costituzionale per la definizione del contenuto essenziale (rectius: del contenuto costituzionalmente dovuto) del diritto in questione sono mutate in dipendenza delle contingenze economico-politiche. Da tali constatazioni emerge che un’indagine sui diritti sociali, così come quella concernente le altre prerogative costituzionali “naturalmente” limitate, non può essere circoscritta ad una ricognizione dei valori incorporati dal testo della Costituzione ma richiede una lettura e sistematizzazione delle pronunce del Giudice delle leggi. Tale analisi deve focalizzarsi sulle tecniche argomentative utilizzate dalla Corte costituzionale, volte a rendere trasparente «la concreta ragionevolezza o [la] pratica “persuasività”» delle scelte compiute. Prima di procedere all’indagine si rendono necessarie due precisazioni… (segue)
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