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NUMERO 14 - 04/07/2018

 L'indipendenza dell’Agcm alla luce dell'ordinanza n. 1 del 3 maggio 2018

Potrebbe sembrare superfluo riflettere ancora sull’indipendenza delle Autorità amministrative (indipendenti, appunto), dal momento che proprio questa è stata riconosciuta come il minimo comun denominatore di questo “arcipelago” di istituzioni eterogenee. Sul tema si è sviluppata nel tempo una letteratura molto ricca. L’indipendenza ha suscitato fin da subito un dibattito che, nell’assenza di una sua espressa previsione nella Carta, è ruotato intorno alla legittimazione democratica e alla legittimità costituzionale delle Autorità in questione. Solo in pochi casi la questione è stata approfondita in relazione all’eventuale ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Authority. L’indipendenza è stata comunemente ritenuta dalla dottrina un problema di ingegneria costituzionale. Tale deroga al circuito democratico, fondato sulla fiducia espressa dal Parlamento nei confronti del Governo, ha reso infatti particolarmente difficile collocare nell’ordinamento un simile fenomeno giuridico. La disperata ricerca di una identità costituzionale, capace di colmare il deficit di legittimazione e responsabilità delle Autorità, è stata così oggetto di due letture contrapposte. La prima ha ricondotto l’indipendenza all’art. 97 della Costituzione, come espressione peculiare del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Secondo tale interpretazione, le Autorità possono considerarsi organizzazioni sui generis, ma pur sempre parte di un modello amministrativo. La seconda ha ricondotto l’indipendenza delle Autorità a quella propria degli organi giurisdizionali, costituzionalmente sancita. In particolare, l’art. 100 Cost. prevede l’indipendenza dal Governo sia del Consiglio di Stato sia della Corte dei Conti, non solo per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche in relazione alle funzioni amministrative che tali organo esercitano. In dottrina si è detto, delle due l’una: se l’attuazione della legge non è affidata al giudice, allora essa è per definizione attività amministrativa. Tale scelta però, rileva all’interno di un principio della tripartizione dei poteri che l’istituzione stessa delle Autorità ha messo in crisi. Infatti, come è stato riconosciuto da autorevole dottrina, esse dispongono sia di poteri normativi, sia di poteri amministrativi sia, infine, di poteri giurisdizionali o ad essi assimilabili… (segue)



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