La perdurante difficoltà a qualificare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato come organo giurisdizionale, in ispecie come giudice a quo nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, è di tipo concettuale, anzitutto, e poi sistematico. E non è escluso che, in termini generali, l’orientamento a trascurare queste due dimensioni – concettuale e sistematica – nelle loro connessioni necessarie, abbia condotto a quel quadro ricostruttivo tanto frastagliato e nebuloso da offrire assai poche certezze in ordine all’identificazione degli organi a quibus e ora, di fronte all’ordinanza di rimessione dell’AGCoM, n. 1 del 5 maggio 2018, renda azzardata qualsiasi previsione circa la posizione della Corte costituzionale in ordine all’ammissibilità. Di certo, molta acqua è passata sotto i ponti, non di rado oscillanti e pericolosi, tesi tra amministrazione e giurisdizione e tra giurisdizione e politica, dacché – si era nel 2001 – un Presidente pro tempore dell’AGCoM rilevava l’ambiguità, l’estraneità all’esperienza giuridica e, infine, l’inutilizzabilità dell’attribuzione all’Autorità di «carattere e natura paragiurisdizionale», poiché – egli diceva – «nella Costituzione trovano collocazione, e sono deliberatamente trattati, uno dopo l’altro, l’organo amministrativo e quello giurisdizionale: tertium non datur … Sentir parlare di organi paragiurisdizionali desta pertanto qualche perplessità e il timore che il concetto trascuri i paletti fondamentali dell’ordinamento … Di conseguenza, a fronte dell’esistenza di due sole categorie, il problema di collocare l’Antitrust nell’una o nell’altra per me evidentemente non esiste. Se, com’è sicuro, l’alternativa è tra organo giurisdizionale e organo non giurisdizionale o amministrativo, non è contestabile la qualificazione dell’Antitrust come organo amministrativo, i cui atti sono sottoposti al controllo giurisdizionale» (G. TESAURO, Esiste un ruolo paragiurisdizionale dell’Antitrust nella promozione della concorrenza?, in AA.VV., Le autorità indipendenti e il buon funzionamento dei mercati, Roma 2001, p. 165). Peraltro, una tanto severa posizione si opponeva ad altra – di ben diverso segno – sostenuta, qualche anno innanzi, da altro Presidente pro tempore dell’AGCoM, secondo il quale « … non è affatto detto che l’attuazione della legge non affidata al giudice sia per definizione attività amministrativa sottoposta al governo»; e perciò un’autorità indipendente, «che in realtà non è amministrativa perché non fa ponderazione di interessi pubblici» potrebbe ben applicare «il sillogismo tipico del ragionamento giudiziario», e applicarlo «con procedure che sempre più stanno diventando contenziose» (G. AMATO, Conclusioni, in La tutela della concorrenza: regole, istituzioni e rapporti internazionali, Roma 1996). A essere assunta a riferimento era l’ammissione all’accesso incidentale della Corte dei conti nell’esercizio di poteri di registrazione dei decreti e di parificazione del rendiconto consuntivo dello Stato (che la Corte costituzionale aveva già consentito un ventennio prima, con la sentenza n. 226 del 1976), sembrando non esservi sostanziale diversità tra questa fattispecie e quella delle funzioni svolte dall’AGCoM… (segue)
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