
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ordinanza del 26 luglio 2017 ha sollevato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’articolo 1, comma 7, lettera c, della legge n.183/2014 e degli articoli 2, 3 e 4 del d. lgs. n.23/2015 (c.d. Jobs Act) che hanno istituito un nuovo regime per i licenziamenti senza giustificato motivo o senza giusta causa, che, escludendo il diritto alla reintegrazione, prevede una tutela indennitaria, predeterminata dal legislatore e di importo crescente in relazione all’anzianità (contratto a tutele crescenti). Il giudice rimettente ha indicato quali parametri della questione di legittimità costituzionale gli articoli 3, 4, 35, 117 e 76 della Costituzione: a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'importo dell'indennità risarcitoria disegnata dalle norme del Jobs Act non riveste carattere compensativo né dissuasivo ed ha conseguenze discriminatorie; ed inoltre in quanto l'eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili fra loro; b) l'art. 4 e l'art. 35 della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso; c) l'art. 117 e l'art. 76 della Costituzione, poiché la sanzione per il licenziamento illegittimo appare inadeguata rispetto a quanto statuito da fonti sovranazionali come la Carta di Nizza e la Carta sociale europea riveduta, mentre il rispetto della regolamentazione comunitaria e delle convenzioni sovranazionali costituiva un preciso criterio di delega, che sarebbe stato pertanto violato… (segue)
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