Log in or Create account

FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 23/07/2018

 La riforma del Regolamento del Senato

Con queste brevi osservazioni introduttive non si intende offrire una rassegna ed un’analisi compiuta delle novità introdotte dall’ampia riforma del regolamento del Senato approvata, per molti versi inaspettatamente[1], in conclusione della XVII legislatura repubblicana. A questo fine si rinvia agli specifici contributi che compongono il presente Focus della rivista Federalismi.it.

Più limitatamente, si vorrebbero mettere in evidenza taluni aspetti della riforma che testimoniano come i regolamenti parlamentari, e più in generale il diritto parlamentare, continuino ad occupare una posizione nodale rispetto ai caratteri della forma di governo e della stessa forma di stato delineata – e per quanto riguarda questa parte, forse in misura non secondaria, presupposta -dalla Costituzione[2]. Come si vedrà nel prosieguo, tale centralità si presenta spesso in termini di problematicità, ma anche di vitalità di questo ramo particolare del diritto costituzionale generale, perennemente sospeso tra le peculiarità di un ordinamento con accentuati caratteri di autonomia e la sua piena integrazione nella trama generale della Costituzione[3].

L’utilizzazione della riforma regolamentare in funzione stabilizzatrice degli elementi di debolezza della forma di governo “concreta” dell’esperienza repubblicana recente – intento abbastanza evidente nelle modifiche regolamentari in esame – persegue una via sicuramente possibile e legittima, come auspicato da molti osservatori[4], cercando di attenuare asimmetrie non necessarie od anzi disfunzionali tra le due Camere del Parlamento[5], ovvero sperimentando nel ramo del Parlamento che è riuscito ad adottare la novella regolamentare soluzioni più avanzate dal punto di vista organizzativo e funzionale[6]. In entrambe le ipotesi appena richiamate ciò può avvenire anche (ed in taluni casi soprattutto) con riferimento alla posizione del Governo in Parlamento: di qui l’incidenza e la capacità conformatrice della forma di governo in senso proprio di una riforma regolamentare.

Gli stessi interventi possono però facilmente intersecare profili attinenti a caratteri della forma di stato, come nel caso della rappresentanza politica e del suo nesso con la disciplina dei gruppi parlamentari[7], ovvero della nozione di autonomia delle Camere, sotto il punto di vista della interpretazione e della disponibilità del diritto da queste prodotto nel tempo, per riferirsi a due ipotesi che verranno qui richiamate.

Si tratta di intersezioni delle quali occorre prendere atto, non trascurando che tanto più ricco è il quadro di parametri implicati dalla riforma regolamentare, tanto più delicata è l’opera di individuazione di un punto di equilibrio che sia in grado di rispettarli tutti.



Execution time: 57 ms - Your address is 18.191.240.2
Software Tour Operator