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NUMERO 17 - 12/09/2018

 In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore

La pervasione, anche nei sistemi di civil law, della produzione della regola giuridica a opera dei giudici può essere qualificata utilmente, cedendo all’ellissi, come «produzione giurisprudenziale del diritto» solo a patto di stipulare per tale locuzione un significato che non crei sovrapposizione concettuale né con i modi della common law (talvolta evocati troppo disorganicamente), né con esperienze storiche trascorse, come quella del diritto medievale, nella sua postulata maggiore «umanità» non ancora travolta dal monopolio politico statale del comando giuridico. È bene, cioè, che il fenomeno venga indagato in questo tempo, collocandolo beninteso nel processo storico, ma senza arbitrarie traslazioni di piano. E in questo luogo, cioè con riferimento al quantum di diritto ancora localizzabile, sia pure in ambiti più ampi dello spazio statale e nell’interrelazione tra essi, coesistendo la produzione localizzabile con una produzione non localizzabile, o, più esattamente, con processi regolativi nei quale è irrilevante, sul piano giuridico statale, la dislocazione territoriale del centro di produzione (com’è per la cosiddetta lex mercatoria)… (segue)



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