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NUMERO 17 - 12/09/2018

 Non far niente. È democratico?

Il cd. procés sobiranista catalano evoca nozioni (autodeterminazione, indipendenza, secessione) che si collocano in una dimensione scientifica di frontiera. Ad essere implicati - e il presente volume nasce dall’idea di valorizzare tale aspetto - sono una pluralità di ambiti disciplinari, il cui sovrapporsi rende poco proficua ogni pretesa di autosufficienza di ciascuno di essi. Ne derivano non poche difficoltà di inquadramento, anche - forse in modo particolare - per chi si avvicini al tema muovendo dalla prospettiva dell’analisi costituzionalistica. Già la considerazione di concetti (sovranità, popolo, nazione, territorio) legati all’essenza più intima degli ordinamenti statuali per come storicamente definitisi, può rendere di parziale utilità un approccio fondato esclusivamente sul dato statico-formale. Quando poi quei medesimi concetti vengono proiettati sulla tensione tra difesa e rottura della unità dell’ordinamento, il discorso diviene – dall’ottica giuspositivistica – ancora più complesso: per quanto si tenti di prefigurare percorsi giuridici tesi ad assecondare le istanze nazionalistico-territoriali, queste, nella loro connotazione secessionista, si scontreranno sempre, prima o dopo, con il principio (costituzionale) di unità. Gli spazi dell’indagine giuridica, pertanto, rischiano di ridursi drasticamente, salvo accettare uno slittamento dell’analisi dalla dimensione del diritto vigente a quella de iure condendo. Ma anche tale percorso incontra limiti giuridici difficilmente valicabili: nel momento in cui si configura un nucleo di principi intangibili, non modificabili neanche attraverso i procedimenti di revisione, quello di unità viene, con ogni probabilità, attratto al suo interno. Unità del popolo e unità del territorio si pongono quali elementi definitori della identità di un ordinamento statuale: la loro alterazione ne rappresenterebbe un superamento rivoluzionario, non inquadrabile entro gli ordinati schemi del costituito. Rispetto a quest’ultimo profilo, il sistema spagnolo presenterebbe, invero, un qualche elemento di interesse: l’assenza di una esplicita enunciazione, nella Carta del 1978, di limiti alla revisione, ha portato il Tribunal constitucional (d’ora in avanti TC) a ritenere modificabile qualsiasi contenuto costituzionale. Pur volendosi attenere alle permissive indicazioni del TC, la questione si semplifica solo in apparenza. Se le possibilità di mutamento divengono, in potenza, illimitate, cionondimeno – se si vuole conferire alla riflessione un contatto con la realtà – è necessario concentrare l’attenzione sulle opzioni politicamente praticabili. L’ipotesi di una secessione per vie legali rischia di scontrarsi con una impraticabilità di fatto: a prefigurare quell’esito saranno, di norma, (maggioranze di) minoranze sistemiche, strutturalmente escluse dalla possibilità di farsi maggioranza (qualificata) nelle istituzioni dello Stato che muovono le leve della revisione. Sulla base di simili premesse, l’apporto della scienza costituzionalistica sul tema risulterebbe piuttosto limitato. Esso si fermerebbe alla ammissibilità della questione: la secessione non è assunto che va posto - nella teoria o nella pratica - in termini di diritto costituzionale. Il distacco di una parte del territorio di uno Stato che si costituisce come nuovo soggetto politico sovrano è fatto extra-ordinem, che può legittimarsi esclusivamente in virtù della propria forza politica e non dei percorsi giuridici attraverso cui si produce… (segue)



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