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NUMERO 18 - 26/09/2018

 Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi

L’obiettivo della presente analisi è quello di sottolineare la rilevanza e la portata costituzionale, inutilmente ribadita dalla recente legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi, soprattutto ai fini di una tutela effettiva ed incondizionata, di un istituto (C. Cost. n. 66 del 1961 e n. 78 del 1961) e di una categoria giuridica tradizionale nonchè tematica storica, alquanto difficile ed interdisciplinare nel panorama degli studi giuridici, ovvero quella degli usi civici e delle proprietà collettive (C. Cost. n. 156 del 1995), indubbiamente qualificabili come diritti fondamentali (la legge n. 168 del 2017 definisce impropriamente materia i domini collettivi), vecchi e nuovi, di prima, seconda e terza generazione, a seconda delle prospettive che si adottano e si adattano alla evoluzione degli ordinamenti giuridici, complessivamente intesi. Infatti, se la legge n. 1766 del 1926 può definirsi "una legge a contenuto costituzionalmente anticipato", nulla o poco esclude la possibilità di definire la recente legge sui domini collettivi come una legge a contenuto costituzionalmente inutile (o inutiliter data), rispetto alla stessa legge n. 1766 del 1926 e al r.d. n. 332 del 1928, utilizzato dalla Corte Costituzionale addirittura come norma interposta (di natura regolamentare), caso unico e raro nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 310 del 2016) sullo specifico versante ambientale e paesaggistico delle terre collettive, mai segnalato prima d’ora negli studi di giustizia costituzionale. Erroneamente, poi, la l. n. 168 del 2017 viene definita una legge attuativa dei principi costituzionali, che si limita a richiamare, come tutte le leggi, così come si continua erroneamente a considerare liquidatoria la l. n. 1766 del 1927. C’è, dunque, un problema di forte coordinamento normativo tra usi civici, proprietà collettive e domini collettivi, tertium genus risorto e categoria troppo omnicomprensiva, in un rapporto tra lex specialis e lex generali, anche ex art. 117 Cost., con il rischio di deviare le prospettive delle leggi regionali, vecchie e nuove, in materia, e delle stesse fonti di autonomia statutaria e regolamentare, complessivamente intese. E' di tutta evidenza scientifica la prevalenza dei maggiori elementi dettaglianti della legge del 1927, la sovrapposizione e l’incompatibilità normativa, la scarna considerazione della evoluzione della giurisprudenza costituzionale e del dibattito in Assemblea Costituente sul tema, completamente omessi nei lavori parlamentari della l. n. 168 del 2017, l’interpretazione che non può essere estensiva ma costituzionale (o costituzionalmente orientata) e forse anche una sorta di incostituzionalità derivata o conseguenziale dell’una del 2017 (n. 168) rispetto all’altra del 1927 (n. 1766), l’accanimento terminologico, non solo temporale-cronologico e per materia. La stessa rivista su cui scriveva Santi Romano portava il nome di Rivista dei demani, usi civici e domini collettivi, edita a Roma dalla Tipografia Agostiniana dagli anni venticinque in poi, operando una corretta equiparazione terminologica, ora stravolta dalla l. n. 168/2017. La mera valenza sostitutiva del termine domini collettivi di cui alla l. n. 168/2017 mira a ridurre la più o meno netta separazione tra usi civici e proprietà collettive ovvero a rendere la disciplina privatistica dei domini collettivi e delle proprietà collettive (ovvero vicina a quella delle proprietà collettive) sempre più omogenea, equivalente, prevalente, rispetto a quella degli usi civici, cui inevitabilmente estenderla nel corso del tempo. Non è peregrina l’ipotesi scientifica volta a prospettare una sua evidente disapplicazione-non applicazione ovvero, al di là delle rilevanti antinomie, che rischiano di disabilitare l'ordinamento degli usi civici e delle proprietà collettive, anche una sorta di incostituzionalità derivata per sovrapposizione della l. n. 168 del 2017, brutta copia della l. n. 97 del 1994 (che richiama nell’art. 3), rispetto alla l. n. 1766 dl 1927, utilizzata da sempre come norma interposta, laddove la l. n. 168 del 2017 introduce una normativa meno dettagliata ed inclusiva, in contrasto con disposizioni costituzionali che pur pretende di richiamare nel suo brevissimo testo (destrutturato in soli tre articoli), il primo dedicato al riconoscimento dei domini collettivi, il secondo alle competenze dello Stato, il terzo ai beni collettivi… (segue)



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