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NUMERO 19 - 10/10/2018

 Soft law e Brexit

Uno dei temi maggiormente dibattuti all’indomani del 23 giugno 2016, giorno dell’uscita del Regno Unito dall’Europa (Brexit), riguarda la “sorte” degli atti normativi, in particolare quelli di soft law, aventi ad oggetto i rapporti tra Regno Unito ed Europa e tra l’Inghilterra e la Scozia. Il presente scritto si incentrerà in primo luogo sull’analisi delle fonti di soft law europea e sulle normative soft interne al Regno Unito e successivamente sulla qualificazione giuridica di tali atti e sulla loro permanenza nel sistema delle fonti anglosassone dopo che il recesso del Regno Unito dall’Europa si sarà pienamente realizzato. Infatti, durante la lunga fase dei negoziati tra Regno Unito ed Europa, fase che sembra essere ad un punto di svolta, numerosi atti normativi europei e convenzionali hanno mostrato la loro “fragilità” rispetto all’imminente uscita dall’Europa. In altre parole, con la Brexit è stata messa alla prova la stabilità del sistema delle fonti interne inglesi e delle fonti europee che nel corso di 45 anni il Regno Unito ha fatto proprie, in particolare di quelle di soft law. Il recesso dall’UE ha prodotto significative ripercussioni sul diritto nazionale britannico e sul sistema delle fonti interne in quanto ormai il tessuto normativo della Gran Bretagna è intriso di fonti europee e quindi la perdita di efficacia del diritto europeo penetrato ormai nel tessuto normativo anglosassone, non porrà pochi problemi, sia per quanto riguarda le fonti primarie, sia per quelle secondarie. Sul punto, gli interpreti, già da tempo, ritengono che sia indispensabile l’intervento del Parlamento perché quest’ultimo ha sancito con l’ECA 1972 l’ingresso delle fonti sovranazionali e ne ha legittimato la diretta applicabilità.  Quindi è solo il Parlamento che, mediante l’abrogazione dello stesso ECA 1972, può determinare l’immediata perdita di efficacia del diritto europeo nell’ordinamento interno. Parimenti, è solo il Parlamento a poter intervenire per definire le sorti delle posizioni giuridiche di diritti e libertà dei cittadini europei e quindi determinare il “destino” delle normative di rango primario e secondario che hanno una derivazione europea… (segue)



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