I recenti esiti referendari di Lombardia e Veneto permettono di affrontare un tema, quello del c.d. regionalismo differenziato che, senza dubbio, può essere considerato tra i temi che caratterizzeranno il dibattito in materia per i prossimi anni. L’introduzione da parte del legislatore costituzionale del 2001 della clausola di asimmetria come possibilità generalizzata per tutte le Regioni di caratterizzarsi per forme e condizioni particolari di autonomia non deve considerarsi una semplice “aggiunta” di un elemento accidentale rispetto al tradizionale sistema regionale, quanto, piuttosto uno strumento idoneo a “qualificare” appieno il sistema delle autonomie nell’ottica della loro massima valorizzazione anche attraverso interventi diversificati a seconda delle regioni. Si tratta, come è noto, di un’ ipotesi pienamente coerente e di stretta consequenzialità con i principi supremi del riconoscimento e della promozione delle autonomie, rappresentando attuazione diretta e specificazione di quanto previsto dall’articolo 5 della Costituzione. La disposizione in esame, elaborata quale “forma di apertura speciale alle forze che reclamavano maggiore federalismo” è stata fino ad oggi inattuata non solo per una mancata riflessione di natura sistematica sugli effetti della c.d. clausola di asimmetria nell’ambito delle Regioni a Statuto ordinario, ma anche e soprattutto per il ruolo “autoritario” esercitato dallo Stato, motivato ad esercitare il proprio controllo in materie di legislazione concorrente e residuali delle Regioni anche in conseguenza di interpretazione, fortemente restrittiva, della giurisprudenza costituzionale sul punto. Le prime (timide) iniziative da parte delle Regioni per la richiesta di “forme e condizioni particolari di autonomia”, prontamente abbandonate in concomitanza del dibattito sul federalismo fiscale e dell’adozione della legge n° 42/09, sembravano essere state definitivamente accantonate dalla c.d. riforma Renzi-Boschi improntata, come è noto, su un modello di neocentralismo. L’esito del referendum costituzionale del dicembre del 2016 ed il “dinamismo” mostrato dall’ Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal Veneto, possono quindi essere considerate delle straordinarie occasioni per inaugurare una nuova fase dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, che permetta di analizzare, di conseguenza, la natura giuridica e gli effetti della legge ad autonomia negoziata, prevista dall’articolo 116 comma 3 Cost, sull’attuale riparto di giurisdizione ex art. 117 Cost… (segue)
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