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NUMERO 21 - 07/11/2018

 Le potenzialità dell'azione giuridica comunale nello sviluppo prospettico della normativa costituzionale sulle formazioni sociali

Da tempo chi  scrive meditava, a così dire con passo lento, sul fenomeno della “rigenerazione dei beni e degli spazi urbani”, fenomeno salito alla ribalta sulla scia di esperienze  già consolidatesi in ordinamenti stranieri (si consideri ad esempio che negli Stati Uniti d’America alcuni spazi periferici della città di New York ormai fatiscenti sono nati a nuova vita per mezzo di interventi anche di privati divenendo zone frequentate da classi facoltose), con la subentrata consapevolezza che un siffatto intervento di rigenerazione urbana  sia destinato ad incrementarsi maggiormente, ove appena si pensi che, a quanto è dato supporre, qualora certe condizioni economico-finanziarie globali resistono ovvero si incrementano, le storiche dimensioni di città, nate sugli antichi borghi della età di mezzo, subiranno il fenomeno secondo cui la attuale  dimensione urbana finirà per mutarsi in enormi conurbazioni con la conseguente dilatazione territoriale e di popolazione, con la ulteriore  conseguenza, per quanto in questa sede interessa, che sempre più spazi fuoriescano dall’attuale perimetrazione dell’azione amministrativa locale, e si potrà auspicare una sempre maggiore  collaborazione della società civile residente. In questo periodo di “tacita” meditazione l’attenzione, divenuta sempre più netta, veniva attratta non tanto dall’oggetto (per così dire) materiale nei cui confronti si registra l’esplicazione della collaborazione di privati nel soddisfacimento degli interessi generali, bensì si considerava più opportuna se non di maggiore urgenza, anche ai fini sistematici (e perchè no: teorici)   indagare ed identificare la radice costituzionale (per chi scrive) ritenuta ineludibile poiché si stimava che ogni pur minimo fenomeno che interessa la società in uno Stato democratico (ovviamente) non può eludere il suo rispettivo inquadramento costituzionale. E’ pur vero che in termini più generali si osserva come a fronte di una molteplicità di ipotesi, in cui il privato, componente del popolo sovrano (art. 1 Cost. 2°), è stato dal diritto legittimato a partecipare ed a concorrere e/o a calibrare (a così dire) l’interesse pubblico  da soddisfare storicamente e la relativa misura della sua soddisfazione, quasi “incantati dall’improvviso stupore” di fronte ad un tale inaspettato allargamento dell’azione di presenza del soggetto privato, si è più pensato di comprendere la metodologia del suo esercizio (ivi incluso il profilo della sua tutela a fronte  della lenta adozione da parte della p.A. burocratica) che non piuttosto fissare l’angolo prospettico fondamentale in forza del quale informare ogni  itinerario in termini di ricerca giuridica e non soltanto tecnico-giuridica, in conseguenza si è finito per trascurare la meta più ambiziosa (per un ricercatore in scienza giuridica naturalmente) di scorgere un denominatore comune di tutte le manifestazioni di coinvolgimento attivo dei privati. Peraltro va anche dedotto che la disattenzione su quest’ultimo aspetto ha influito a volte negativamente sulla convenienza di rintracciare i confini auspicabili e/o reali della stessa azione di presenza della società civile,  se è vero che misurare le previsioni ordinamentali sulle riconosciute prerogative (e/o diritti) in funzione della cifra valoriale,  implica anche la possibilità di intravedere limiti ingiustificati previsti al loro esplicarsi nella dialettica tecnico-giuridica ed ancor maggiormente  la potenzialità di espansione delle prerogative che “per timidezza della politica pratica” resta non contemplata, non sancita e sanzionata. Nelle riflessioni fin qui espresse risiedono le ragioni che hanno indotto ad interrompere la lunga meditazione sulla tematica relativa alla cd. rigenerazione urbana, la quale,   a quanto pare, sembra essersi avviata ad assumere l’attributo ed i lineamenti di uno speciale settore di studi, che come tale, è agevole ritenere, finisce per limitarsi a ruotare intorno ad un epicentro razionale interno allo stesso “specifico” settore, in altri termini la logica di funzionamento  è rinvenuta nelle differenti discipline già affrontate da alcune amministrazioni locali, senonchè è necessario (e/o urgente) stabilire il necessario collegamento logico-ricostruttivo con quel definito epicentro valoriale costituzionale e muovendo da quest’ultimo rinvenire  i “mattoni” idonei per conseguire l’esatta configurazione di questo spaccato della scienza giuridica che si è sempre più destinati a vivere. Di seguito ci si limita a porre una serie di quesiti che attendono, al fine della tematica in questa sede indagata, ancora di raggiungere un idoneo grado di conoscenza e che per converso rimangono un  po’ trascurati sul piano verde della discussione, indubbiamente autorevole, come si è potuto rilevare da un pomeriggio di studio in argomento, tenuto nell’Università Federico II, nel quale si è presentato, altrettanto di estremo interesse, il volume collettaneo sul “Contributo del diritto della città”. E’ vero che il lavoro pubblicato, come si desume dalla stessa intitolazione, è teso egregiamente a sistematizzare le esperienze registrabili presso alcuni Comuni e non è diretto alla individuazione del suo reale fondamento assiologico, per cui rimane da scoprire se  quest’ultimo profilo sia riscontrabile, per cosi dire in presa diretta, dal 4° comma dell’art, 118 Cost., come introdotto dalla ben nota riforma del 2001, ovvero quest’ultima disposizione  si muove nella assiologia dei principi fondamentali e quindi già “battezzata” a suo tempo; del resto non va dimenticato che la disposizione si riferisce anche allo Stato, Regioni ecc. per cui impostare il tentativo di sistemazione in termini di “diritto della Città”  finisce per mettere in ombra “politica” la sua reale vigenza anche nell’ambito dei soggetti istituzionali della catena strutturale della Repubblica. Inoltre operare soltanto sul materiale normativo per ora adottato in sede locale e che perciò può essere (come è) di differente fattura o composizione, specie a livello di “facoltà” riconosciute (o attribuite?) ai singoli privati ed alle loro formazioni sociali, è giuridicamente (e costituzionalmente) non sufficiente, poiché se si è convinti che l’unica previsione di normativa costituzionale si rinviene nell’art. 118 Cost., 4°, il quale si limita a “sollecitare” l’azione della società civile in “sussidiarietà” all’azione locale, un tale proficuo (politicamente, in termini di politica costituzionale) controllo finisce per non trovare una gamma di corretta misurazione delle esperienze locali e ciò deve allarmare perché trattasi nella specie  di affrontare la garanzia e la tutela efficace delle prerogative e dei diritti dei componenti di quel popolo cui spetta la sovranità nella Repubblica democratica. Per converso un tale aspetto può ottenere (forse) la più corretta disciplina se si indaga profondamente la “legittimazione” all’azione di collaborazione della società civile, nel senso in cui, come si è già premesso, di scorgere se tale legittimazione è una concessione degli organi di governo locale, dappoichè l’art. 118, 4° Cost. non sembra esprimersi in ordine ad un siffatto profilo, ovvero tale legittimazione debba ritenersi riconnessa alla “originaria” titolarità della prerogativa già attribuita e consacrata nella preesistente normazione costituzionale. Invero, se si deve esprimere un giudizio sincero in proposito, l’impiego del termine “cittadinanza” trova il mio favore (se non si intende  nei termini convenzionali più ristretti di cittadinanza (appartenenza) alla comunità comunale), in quanto sembra voler rinviare al connotato ben più generale di appartenenza alla società-popolo della Repubblica e quindi ciò apre  la via a trasferire la presente indagine indirizzandola sul sacro tempio costituzionale e ciò non  disorienta affatto ove si consideri che chi scrive si è sempre mosso al motto secondo cui la “p.A. è la Costituzione in azione” e si consideri altresì che ogni azione non nega mai la sua origine… (segue)



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