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Il 14 aprile 2018 il Presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di un Consiglio di Difesa riunito all’Eliseo, ha impartito alle forze armate francesi l’ordine di attaccare, congiuntamente a quelle di altri Paesi, alcuni obiettivi in Siria. Tale iniziativa militare, al pari di altre adottate dai precedenti Presidenti della Quinta Repubblica, evidenzia uno dei profili caratterizzanti l’attuale regime francese: la preminenza del Capo dello Stato nel settore della difesa nazionale, affermatasi nella prassi politico-istituzionale nonostante le rilevanti prerogative nella materia riconosciute dalla Costituzione al Primo Ministro e al Governo. In effetti, la Carta del 1958 prevede all’art. 20, comma 2 che il Governo determini e conduca la politica nazionale (e quindi, in particolare la politica della difesa) e che disponga dell’amministrazione e delle forze armate, mentre all’art. 21 riconosce il Primo Ministro come il «responsabile della difesa nazionale». In tale quadro, il Capo dello Stato, chiamato dall’art. 5 della Costituzione ad operare quale «garante dell’indipendenza nazionale, dell’integrità del territorio e del rispetto dei trattati», ai sensi dell’art. 13, comma 2 «attribuisce le cariche civili e militari dello Stato» e in virtù dell’art. 15 è «il Capo delle forze armate» e «presiede i Consigli e i Comitati superiori della difesa nazionale». Oltre a ciò, l’art. 16 della Costituzione autorizza il Presidente della Repubblica a concentrare nelle proprie mani i poteri dello Stato in circostanze eccezionali (come una grave crisi istituzionale o internazionale in grado di minacciare in «maniera grave e immediata» il regolare funzionamento del sistema costituzionale, l’indipendenza della nazione, l’integrità del suo territorio o l’esecuzione dei suoi impegni internazionali), nonché a adottare tutte quelle misure, anche di natura militare, idonee a fronteggiare le emergenze in atto. Tali poteri si articolano con quelli previsti dall’art. 52, secondo cui è il Presidente della Repubblica a negoziare e ratificare i trattati, ovvero gli accordi internazionali con vocazione militare che il successivo art. 53 non menziona tra quelli che possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una legge… (segue)
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