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NUMERO 21 - 07/11/2018

 Il Capo dello Stato Chef des armées

Il 14 aprile 2018 il Presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di un Consiglio di Difesa riunito all’Eliseo, ha impartito alle forze armate francesi l’ordine di attaccare, congiuntamente a quelle di altri Paesi, alcuni obiettivi in Siria. Tale iniziativa militare, al pari di altre adottate dai precedenti Presidenti della Quinta Repubblica, evidenzia uno dei profili caratterizzanti l’attuale regime francese: la preminenza del Capo dello Stato nel settore della difesa nazionale, affermatasi nella prassi politico-istituzionale nonostante le rilevanti prerogative nella materia riconosciute dalla Costituzione al Primo Ministro e al Governo. In effetti, la Carta del 1958 prevede all’art. 20, comma 2 che il Governo determini e conduca la politica nazionale (e quindi, in particolare la politica della difesa) e che disponga dell’amministrazione e delle forze armate, mentre all’art. 21 riconosce il Primo Ministro come il «responsabile della difesa nazionale». In tale quadro, il Capo dello Stato, chiamato dall’art. 5 della Costituzione ad operare quale «garante dell’indipendenza nazionale, dell’integrità del territorio e del rispetto dei trattati», ai sensi dell’art. 13, comma 2 «attribuisce le cariche civili e militari dello Stato» e in virtù dell’art. 15 è «il Capo delle forze armate» e «presiede i Consigli e i Comitati superiori della difesa nazionale». Oltre a ciò, l’art. 16 della Costituzione autorizza il Presidente della Repubblica a concentrare nelle proprie mani i poteri dello Stato in circostanze eccezionali (come una grave crisi istituzionale o internazionale in grado di minacciare in «maniera grave e immediata» il regolare funzionamento del sistema costituzionale, l’indipendenza della nazione, l’integrità del suo territorio o l’esecuzione dei suoi impegni internazionali), nonché a adottare tutte quelle misure, anche di natura militare, idonee a fronteggiare le emergenze in atto. Tali poteri si articolano con quelli previsti dall’art. 52, secondo cui è il Presidente della Repubblica a negoziare e ratificare i trattati, ovvero gli accordi internazionali con vocazione militare che il successivo art. 53 non menziona tra quelli che possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una legge… (segue)



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