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NUMERO 22 - 21/11/2018

 Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo

Con la sentenza n. 170 del 2018 la Corte costituzionale torna ad affrontare una questione controversa in materia di iscrizione al partito politico e svolgimento dell’attività politica da parte del magistrato fuori ruolo. La pronuncia lascia aperti diversi interrogativi, ma nelle motivazioni fa trasparire alcune ragioni di una decisione complessa e, forse, a rime obbligate per l’assenza di una disciplina organica sul rapporto tra politica e magistratura. La questione di legittimità, che conviene ricordare, è stata sollevata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel corso del procedimento disciplinare a carico di Michele Emiliano, magistrato collocato in aspettativa fuori ruolo organico della magistratura, incolpato per aver ricoperto vari incarichi direttivi all’interno del Partito Democratico (di seguito PD), durante l’espletamento di due mandati amministrativi dal 2004 al 2009 e del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia dal 2009 alla data odierna. Tutti gli incarichi ricoperti (Segretario regionale e Presidente regionale del PD)  e quello di Segretario nazionale, per il quale il Presidente della Regione Puglia si è candidato, presuppongono a norma dello Statuto del PD l’iscrizione al partito stesso e sono evidentemente indice di una partecipazione attiva e continuativa all’attività di partito. La condotta integra dunque entrambe le ipotesi di cui all’art. all’art. 1, comma 1 e 3, comma 1, lett. h) del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, così come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, secondo il quale costituisce illecito disciplinare sia l’iscrizione, sia la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici da parte dei magistrati. In attuazione del disposto costituzionale di cui all’art. 98, comma 3, Cost. che consente al legislatore di limitare l’iscrizione ai partiti politici per determinate categorie di funzionari pubblici, il legislatore pone sullo stesso piano, sanzionandoli disciplinarmente, l’iscrizione formale al partito e la partecipazione attiva alla vita di partito. La novità del caso in oggetto consiste nel fatto che, per la prima volta, è stata contestata al magistrato eletto non solo la partecipazione alle attività partitiche ma l’iscrizione a quel partito che ha consentito la candidatura e l’elezione. Il giudice rimettente ritiene non congruente consentire al magistrato di mettersi in aspettativa per svolgere l’incarico politico e al contempo vietare l’iscrizione e l’assunzione di un ruolo attivo all’interno di quello stesso partito che, in definitiva, ha reso possibile la candidatura o la nomina. La disciplina in tema di responsabilità disciplinare si rivolge a tutti i magistrati indistintamente anche a coloro che sono in aspettativa per l’espletamento del mandato politico, vietando lo svolgimento di attività partitiche. Il divieto è assoluto, la disposizione non opera alcuna distinzione tra magistrati che sono in aspettativa per motivi politici o per l’espletamento di incarichi di natura tecnica. In linea rispetto ai precedenti, la Corte costituzionale nella sent. n. 170 del 2018 conferma che le funzioni esercitate e la qualifica ricoperta non sono indifferenti per l’ordinamento costituzionale e consentono di imporre particolari limitazioni all’esercizio di quei diritti di cui i magistrati godono come tutti gli altri cittadini. Il giudice delle leggi dichiara infondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, lett. h), del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto sui magistrati gravano doveri speciali, dovendo costoro dare garanzia di imparzialità ed indipendenza, ovvero, di soggezione alla sola “legge” (art. 101, comma 2; art. 104, comma 1, Cost.). In sintesi imparzialità e indipendenza devono essere sempre tutelate; esse valgono come «regola deontologica» che deve guidare ogni comportamento del magistrato, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro imparzialità ed indipendenza. Come nel precedente, la sent. n. 100 del 1981, in tema di libertà di manifestazione del pensiero del magistrato, la Corte costituzionale esprime la necessità di tutelare tanto la terzietà dei magistrati, quanto l’apparenza di imparzialità per sgombrare nei consociati ogni sospetto in ordine all’assenza di vincoli o obblighi che, pur potenzialmente, possano condizionare l’esercizio della funzione giudiziaria… (segue)



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