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A seguito dell’emanazione della l. 689/1981, la natura giuridica e i lineamenti formali e sostanziali dell’istituto della sanzione amministrativa configurano un modello speciale delle categorie generali dell’atto, dell’attività e del procedimento amministrativo, con la conseguenza che la sanzione amministrativa, in quanto ‘effetto di reazione’ dell’ordinamento alla violazione di norme imperative poste a tutela di interessi pubblici, è caratterizzata da fini di prevenzione e repressione di tali violazioni e dunque assume natura punitiva, secondo un modello fisionomicamente simile alla sanzione penale. Ne è prova empirica il fatto che in regime di coesistenza di sanzione amministrativa e sanzione penale per una stessa violazione, il principio generale è quello della non cumulabilità, derogabile solo in caso di disposizioni espresse. Se sanzione penale e sanzione amministrativa avessero finalità diverse, come ha evidenziato correttamente la migliore dottrina, allora il cumulo sarebbe principio generale e ipotesi ‘normale’, non fattispecie eccezionale. L’identità funzionale tra le due tipologie di sanzioni non implica peraltro una totale omologazione dei due istituti, che appaiono ben distinti se si considera la sostanziale differenza tra le categorie di beni su cui grava ciascuna di esse, in quanto, la sanzione penale è in grado di ‘limitare’ libertà fondamentali, richiedendo di conseguenza e perentoriamente, oltre alla riserva di legge, una riserva di giurisdizione mentre la sanzione amministrativa non può che avere per oggetto ‘prestazioni’ patrimoniali o personali nel contesto generale del solo art. 23 Cost., e pertanto essere assoggettata alla sola riserva di legge, e conseguentemente direttamente applicata dalla pubblica amministrazione, senza la necessità dell’intervento del giudice. Dalla natura tipicamente punitiva della sanzione amministrativa e dal suo essere assoggettata alla sola riserva di legge discendono alcune importanti conseguenze, nella misura in cui questi caratteri intersecano valori costituzionali quali i principi di legalità, di eguaglianza/ragionevolezza, di favor rei/favor libertatis, con tutto quel che ne consegue in termini di predeterminazione della sanzione, ragionevolezza della fattispecie, irretroattività, certezza della misura della sanzione, nonché il mix tra razionalità, proporzionalità e tutela dell’affidamento nella determinazione e applicazione concreta della sanzione da parte dell’autorità amministrativa… (segue)
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