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NUMERO 23 - 05/12/2018

 L'iniziativa economica degli enti locali in Italia e in Spagna

Nel nostro ordinamento, all’iniziativa economica locale si riconducono diverse attività sottoposte a discipline prevalentemente settoriali e all’autonomia organizzativa garantita dalla Costituzione e dal TUEL, espressa negli statuti degli enti locali e condizionata dalla politica regionale nonché dalle misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Saranno, quindi, primariamente considerate le attività di impresa diretta per la gestione dei servizi pubblici locali, dato che rappresentano il settore più rilevante mediante diversi schemi organizzativi e societari assai simili alle soluzioni dell’ordinamento spagnolo; altre attività economiche dirette consistono nella gestione dei beni con utilità economica e del patrimonio (spesso mediante società) e nella produzione e “commercializzazione” di iniziative culturali. Come forme di incidenza indiretta, invece, occorre considerare la regolazione amministrativa mediante provvedimenti adottati dagli enti locali e destinati all’iniziativa economica privata per il legittimo esercizio delle attività, che è stata oggetto di una progressiva semplificazione, l’aggiudicazione di contratti pubblici, la promozione e gli incentivi per le attività economiche private, le attività che si ricollegano all’arte e alla cultura, nel rispetto del principio di concorrenza coerentemente con il TFUE. Inoltre, le scelte dell’ente locale in materia di urbanistica mediante i poteri di pianificazione, di destinazione e di trasformazione urbanistica incidono inevitabilmente sulle attività economiche insediate e sul mercato locale delle opere edilizie; anche la fiscalità locale può comportare benefici per incentivare alcune attività e altre forme di intervento circa l’ambiente con diverse manifestazioni e discipline, che orientano l’iniziativa economica privata. Da questo primo quadro emerge un intervento assai rilevante degli enti locali nell’economia per attività dirette e competenze che incidono sull’iniziativa privata; l’UE incentiva questa partecipazione mediante varie misure a sostegno delle politiche di sviluppo regionale e locale. Occorre, inoltre, considerare la politica pubblica di sviluppo economico locale e l’azione nel contesto dell’economia di mercato in cui si applica il principio di libertà di stabilimento che consente di attrarre o di trattenere operatori economici e, in questo modo, incrementare il reddito in una specifica comunità locale. Le recenti riforme per lo sviluppo locale sono volte apparentemente ad una maggiore autonomia per le forme organizzative (v. legge “Delrio”), ma in concreto le scelte di spesa condizionano l’organizzazione in modo determinante, considerate le restrizioni e i controlli introdotti a causa dei disavanzi di bilancio degli enti locali, con scarsa attenzione, invece, per l’incidenza delle amministrazioni centrali. Si potrebbe prospettare la riconducibilità dell’iniziativa economica locale ad una manifestazione particolare di servizio pubblico locale oppure ad una competenza distinta da intendersi come iniziativa, gestione, regolazione e controllo delle attività economiche, che si è evoluta nel tempo, spesso oggetto di interventi normativi volti ad introdurre vincoli di bilancio per ridurre la spesa pubblica, soprattutto nel periodo di crisi finanziaria ed economica che ha suscitato riforme significative per gli enti locali europei. Peraltro, la tendenza alla liberalizzazione delle attività private ha comportato un’inevitabile riduzione dell’intervento locale. Quindi, emergono, da un lato, controlli e limiti stringenti sul settore pubblico locale con una certa riduzione dell’autonomia e, dall’altro, una diminuzione o attenuazione dei controlli da parte degli enti locali sulle attività economiche dei privati. L’esercizio di attività economiche in via diretta (soprattutto erogazione di servizi pubblici) e l’adozione di provvedimenti ed eventuali controlli che riguardano le attività dei privati sono forme di intervento nell’economia comuni all’esperienza del nostro ordinamento e del sistema spagnolo, riconducibili alle libertà economiche garantite dal TFUE come presupposto dell’economia di mercato e gli eventuali limiti devono essere giustificati dalla tutela di interessi pubblici. Nell’ambito del mercato interno europeo (art. 26 TUEF), le libertà economiche fondamentali attengono al diritto di libertà d’impresa (art. 38 Costituzione spagnola; artt. 41-43 Costituzione italiana) e all’unità del mercato nazionale (art. 139 Costituzione spagnola) nel rispetto del principio di concorrenza (art. 106 TFUE) che condiziona inevitabilmente l’iniziativa economica locale nelle varie manifestazioni (regolazione, servizi pubblici, attività contrattuale, gestione dei beni pubblici ecc.). Si aggiungono le garanzie contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che integra i Trattati, circa la libertà d’impresa (art. 16), la proprietà (art. 17), l’accesso ai servizi di interesse economico generale (art. 36), lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente (art. 37)… (segue)



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