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Se, infatti, il compito primario delle Autorità sovranazionali è quello di assicurare standard minimi ed uniformi di trasparenza, efficienza e stabilità dei mercati finanziari a tutela in primo luogo degli investitori, accanto a questa funzione di armonizzazione delle regole si stanno affiancando funzioni di vigilanza su specifiche attività del sistema finanziario, nonché di intervento su un singolo partecipante al mercato finanziario, che determinano un mutamento del sistema tradizionale delle Autorità in questione, cambiandone le funzioni ed il ruolo. Sul piano nazionale, la trasformazione intrinseca delle Autorità di vigilanza si palesa in modo più incisivo, riguardando l’attribuzione alle stesse dei poteri di vigilanza, ed in particolare dei poteri informativi e di indagine che impongono una nuova lettura del modello regolativo-giustiziale tipico delle Autorità, mostrandosi preponderante l’aspetto giurisdizionale della funzione laddove vengono conferiti pregnanti poteri di controllo e di indagine. Nel nuovo contesto della vigilanza, dunque, l’attenzione per le garanzie procedurali, e quindi in primo luogo per il principio del contraddittorio e per il diritto di difesa del soggetto passivo, appare recessiva rispetto allo svolgimento dell’attività stessa. Nondimeno l’attribuzione alla Consob di poteri assimilabili a quelli dell’autorità inquirente, in assenza di alcuna garanzia prevista invece in ambito penale, rafforza l’idea di una trasformazione del modello regolativo-giustiziale in un modello regolativo-inquirente, in cui il procedimento sanzionatorio ed i poteri funzionali allo svolgimento dello stesso appaiono sbilanciati a favore dell’Autorità, con buona pace dei principi fondamentali elaborati in seno alle sanzioni amministrative. In questa prospettiva, sul piano comunitario si prenderanno in considerazione i poteri di intervento attribuiti all’ESMA (European Securities and Markets Authority), competente per la disciplina del mercato mobiliare, nei confronti dei singoli operatori in situazioni di emergenza che possono compromettere il regolare e corretto funzionamento del mercato, mentre in ambito nazionale l’analisi verterà sui poteri attribuiti alla Consob dal Testo Unico Finanziario (d. lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58), come novellato dal d. lgs. 03 agosto 2017, n. 129, in recepimento della direttiva MIFID II, nell’ambito dei poteri informativi ed ispettivi conferiti alla stessa per l’esercizio della vigilanza sui mercati finanziari in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari. Il quadro che emerge è indicativo di un modus operandi delle Autorità che supera il principio del contraddittorio a vantaggio dell’esercizio dei poteri di vigilanza in modo sostanzialmente unilaterale… (segue)
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