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NUMERO 5 - 06/03/2019

 Il disegno di legge relativo alla ratifica dei Protocolli 15 e 16 alla CEDU

Il Protocollo n. 16 prevede che le alte giurisdizioni nazionali, per l’Italia Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (discorso a parte dovrà essere fatto per la Corte Costituzionale) possono chiedere, nell'ambito di una controversia pendente davanti ad esse, pareri consultivi non vincolanti alla Corte europea su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. L’introduzione del nuovo istituto del “parere consultivo” mira, ovviamente a rafforzare il c.d. sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali e quello che la dottrina chiama, un po’ ottimisticamente, “dialogo tra Corti”. Ovvero il “dialogo” tra giudici nazionali, Corti Costituzionali nazionali, Corte di Giustizia UE (Lussemburgo) e Corte europea diritti dell’Uomo (Strasburgo). Lo strumento di cui oggi discutiamo è, appunto, questo “parere preventivo” che può essere richiesto dalle alte giurisdizioni nazionali alla Corte di Strasburgo. Uno strumento che è stato spesso accostato, anche se impropriamente, al c.d. rinvio pregiudiziale (di natura interpretativa) alla Corte di Giustizia UE di cui all’art. 267 TFUE. Impropriamente perché le differenze sono ben rilevanti e, soprattutto, perché diversi sono i contesti di riferimento… (segue)



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