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NUMERO 6 - 20/03/2019

 Corte dei Conti – Sez. nazionale, Sentenza n. 39/2019, sul requisito della copertura finanziaria in caso di lavori affidati per fasi di esecuzione (con nota redazionale di D.D.P.)

Corte dei Conti – Sez. III Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 39/2019, sul requisito della copertura finanziaria in caso di lavori affidati per fasi di esecuzione

Pres. Canale, Est. Comite

Responsabilità erariale – affidamento di lavori per fasi finanziate mediante stipula di atti aggiuntivi - principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – nesso di causalità interrotto da condotte autonome e sopravvenute – proscioglimento.

Con sentenza n.39 dell’8 marzo 2019 la Corte dei Conti, Sez. Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha riformato la sentenza n. 256 del 15 settembre 2016, con cui la Sez. Giurisdizionale per il Lazio aveva accertato la sussistenza di un danno erariale di € 18.292.471,65, quale somma pignorata al Ministero delle Infrastrutture da parte dell’impresa affidataria dei lavori di ristrutturazione del comprensorio di Via del Boglione a Roma per il SISDE – Ministero dell’Interno.

Il Giudice di primo grado aveva imputato tale danno al Provveditore OO.PP. per aver stipulato un contratto “al buio” in assenza della relativa copertura finanziaria, e al Direttore del S.I.I.T. per aver dapprima approvato il contratto, pur limitando il finanziamento ad una prima fase dei lavori, e per non aver poi receduto dallo stesso a seguito del sopravvenuto disinteresse del SISDE ai lavori.

La Sezione d’Appello ha prosciolto gli appellanti, chiarendo come il “requisito della copertura finanziaria al momento della pubblicazione della gara non deve intendersi nel senso del già intervenuto materiale accantonamento di tutte le somme dovute all’appaltatore, ma della ricorrenza di uno stanziamento di risorse complessive che, prime facie, possano apparire adeguate a remunerare l’opera oggetto di affidamento”.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che all’origine vi fosse una copertura finanziaria di massima dell’appalto e che la scelta del Provveditore e del Direttore del S.I.I.T. non poteva dirsi “improvvida per aver deciso di configurare il rapporto negoziale in questione come fattispecie a formazione progressiva…rimettendo alla stipula di successivi atti aggiuntivi il concreto affidamento delle prestazioni".

In relazione all’ulteriore profilo di responsabilità del Direttore del S.I.I.T per mancato recesso dal contratto, il Collegio ne ha ravvisato l’inammissibilità, integrando un “novum” non consentito in assenza di espressa formulazione dell’addebito nell’atto di citazione della Procura, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Infine secondo i Giudici d’Appello il danno erariale, che è costituito dalla somma pignorata dall’impresa in esecuzione di un lodo arbitrale, deriva da condotte autonome e successive a quelle degli imputati, quali il sopravvenuto disinteresse del SISDE all’immobile, nonché l’“insana e maldestra gestione del successivo contenzioso con l’impresa” (lodo, impugnazione, sua rinuncia, transazione ed effettivo pagamento).

D.D.P.



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