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La dispensazione dei farmaci agli utenti finali ha caratteristiche riconducibili, nella sostanza, al servizio universale alla collettività. Essa è infatti funzionale alla realizzazione di uno degli aspetti preminenti del diritto alla salute: il diritto di accedere ai trattamenti medici (preventivi, diagnostici, curativi e palliativi), subspecie della “acquisibilità” agevole, continua, sicura e di qualità dei medicinali. Ciò è vero non solo per il nostro solo Paese. In Europa assai ampia è la diffusione di articolati sistemi di regole pubblicistiche volti a garantire le istanze sociali, segnatamente connesse al diritto alla salute, pur a discapito della libertà d’impresa. Infatti negli ordinamenti che hanno come proprio fulcro assiologico la dignità umana, l’intero diritto farmaceutico ha presupposto e fine nella tutela dell’utente: del malato e di colui che è a rischio di malattia, nella condizione di minorità in cui si trova a causa del bisogno di cure e della (quasi sempre) limitata consapevolezza su benefici e rischi connessi all’assunzione dei medicinali. In Italia è dunque la legge generale di attuazione del diritto costituzionale alla salute – quella di istituzione del SSN – a statuire che «la produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione». Ciò significa sancire, in linea di principio, che ogni iniziativa economica privata nel settore è conformata alle superiori esigenze di protezione della salute (collettiva e individuale). Le attività farmaceutiche lato sensu offrono un esempio molto chiaro di regolamentazione in applicazione dell’art. 41 Cost. e in particolare dei commi secondo e terzo. Infatti la legge: a) individua limiti (negativi) all’iniziativa privata in materia, per evitare o almeno contrastare possibili effetti antisociali, tra i quali, in particolare, quelli di messa a rischio della salute individuale e collettiva; b) indirizza e programma l’azione degli operatori economici verso fini sociali, quali l’assistenza farmaceutica di tipo solidaristico, l’equità e l’universalità dell’accesso alle terapie farmacologiche. È questo il quadro in cui si apprezza la disciplina pubblicistica sulla dispensazione di medicinali e presidi medici, ossia: le norme su esclusività e limiti soggettivi all’esercizio della funzione di farmacista; quelle su contingentamento di numero, localizzazione, turni di servizio delle farmacie; il regime di distribuzione, che per taluni medicinali richiede la prescrizione medica; il regime c.d. di rimborsabilità, ossia assunzione della spesa o partecipazione a essa da parte del SSN, che – lo si noti – col regime di distribuzione presenta corrispondenze solo parziali… (segue)
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