Log in or Create account

NUMERO 9 - 08/05/2019

 La repressione giudiziale dei crimini internazionali in Africa

Le trasformazioni avvenute nell'ambito della repressione giudiziale dei crimini internazionali nel corso del XX secolo possono essere inquadrate a pieno titolo nel più ampio fenomeno del passaggio, nei rapporti fra Stati, da un diritto internazionale di coesistenza ad uno di cooperazione. La cooperazione multilaterale fra Stati in tale settore è stata infatti consacrata con la creazione di una vera e propria organizzazione internazionale, la Corte penale internazionale, mediante l’adozione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, il 17 luglio 1998. Come noto, tuttavia, la CPI non mira a sostituirsi alle giurisdizioni statali nella repressione giudiziale dei crimini internazionali, costituendo piuttosto la tessera di un mosaico più ampio. La competenza della Corte penale internazionale ad occuparsi della repressione giudiziale dei crimini internazionali, nel sistema tratteggiato dallo Statuto di Roma non è infatti esclusiva. Al contrario, gli Stati mantengono la loro potestà di giudicare i presunti autori di un crimine internazionale e la competenza della CPI è complementare a quella degli Stati, come espressamente riconosciuto nell'art. 1 dello Statuto di Roma. In virtù dell'art. 17 dello Statuto di Roma essa può infatti intervenire solo quando gli Stati non possono o non vogliono esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, intendendo con ciò anche le fattispecie in cui la giurisdizione nazionale sia esercitata inadeguatamente, con lo scopo di sottrarre l’imputato ai suoi crimini o di non farlo comparire innanzi alla giustizia. È riconosciuta una priorità della giurisdizione statale rispetto a quella internazionale. L'art. 20, tuttavia, attribuisce alla Corte stessa il potere di pronunciarsi sulla propria competenza in caso di dubbi, nonché quello di revocare il valore di cosa giudicata ad una sentenza di un tribunale penale interno al fine di occuparsi nuovamente della questione. Se inoltre si considera che, ai sensi degli artt. 13 e seguenti, il Procuratore può aprire un'indagine non solo su richiesta di uno Stato parte, ma anche del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ed addirittura ex officio, appaiono evidenti le limitazioni di sovranità cui hanno accettato di sottoporsi i Paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma (o vi hanno aderito). Gli Stati, tuttavia, sono soliti accettare le limitazioni della loro sovranità imposte dal diritto internazionale che essi stessi contribuiscono a creare ob reciprocam utilitatem. Quando tale utilità non sembra loro più sussistere emerge la tentazione di sciogliersi dal vincolo internazionale. L'oggetto della presente indagine prende le mosse da queste brevi considerazioni e ruota intorno a due questioni. La prima è se anche la Corte penale internazionale possa essere vittima della c.d. “crisi di rigetto” che talora colpisce le organizzazioni internazionali ovvero di quel fenomeno proprio della comunità internazionale in base al quale i soggetti primari della stessa (gli Stati) possono, in certe condizioni, essere tentati di riappropriarsi della sovranità che, a condizioni di reciprocità con gli altri Stati, avevano ceduto ad un'organizzazione internazionale acquisendone la membership. Ciò avviene quando valutano che i motivi di utilità alla base di tale scelta siano venuti meno o comunque non siano più sufficienti a contemperare gli svantaggi (o presunti tali) che detta limitazione di sovranità comporta per gli Stati stessi. La seconda, di carattere più ampio, è se comunque un eventuale sistema alternativo a quello in cui il ruolo di chiusura è affidato alla Corte penale internazionale torni ad essere quello in cui la repressione giudiziale dei crimini internazionale si fonda sulla buona volontà del singolo Stato e nel quale la cooperazione fra gli Stati si concretizza, in caso di estradizione, in un rapporto di tipo bilaterale oppure se, al contrario, la presenza di un ente basato sulla cooperazione multilaterale fra gli Stati, che completa il sistema (quale un tribunale internazionale), secondo quanto affermatosi negli ultimi anni, appaia in ogni caso destinata a confermarsi. Tali questioni non saranno esaminate nella dimensione universalista, ma in quella ben più ristretta e circoscritta dei Paesi della regione africana che in ragione del loro retaggio storico, politico e sociale sono portati a guardare al problema in un'ottica particolare… (segue)



Execution time: 36 ms - Your address is 18.227.190.242
Software Tour Operator