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NUMERO 9 - 08/05/2019

 Problemi interpretativi della legge 'Delrio' alla luce del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre

L’art. 1, comma 22, legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge “Delrio”) – recante la disciplina dell’elezione diretta di Sindaco e Consiglio metropolitani – rappresenta senz’altro una delle disposizioni più significative per la definizione dell’assetto istituzionale della Città metropolitana. Superato il vaglio di legittimità costituzionale cui è stato sottoposto nella sentenza n. 50 del 2015, il comma 22 è stato di recente rimesso in discussione nell’ambito del contenzioso originato dall’indizione di un referendum regionale per la separazione della città di Mestre dal Comune di Venezia. Il saggio si propone di riesaminare diffusamente gli aspetti problematici della disposizione in parola, prendendo le mosse dalla ricostruzione del contenuto e della ratio del comma 22, per poi passare ai profili di illegittimità costituzionale affrontati dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte, una volta individuate le questioni interpretative ancora irrisolte, si guarda al contenzioso sorto in rapporto al caso veneziano. Nelle conclusioni, si tenta dunque di offrire una possibile soluzione alle criticità evidenziate, indicando altresì fragilità e incongruenze della norma che – in una visione d’insieme della “forma di governo” metropolitana – non possono essere risolte se non per via legislativa. Prima di procedere con l’esame della disposizione conviene tuttavia collocarla sistematicamente nell’impianto della legge n. 56/2014. Com’è noto, l’assetto istituzionale della Città metropolitana rappresenta un superamento (seppur parziale e non del tutto coerente) del modello classico di governo dell’ente territoriale: gli organi metropolitani non sono più, come nella “vecchia” provincia, eletti a suffragio universale diretto dalla popolazione locale come vorrebbe il modello tradizionale di ente rappresentativo della comunità locale. Il Consiglio metropolitano è infatti formato sulla base di elezioni di secondo livello, cui partecipano i Consiglieri e i Sindaci dei Comuni metropolitani; mentre la Conferenza metropolitana e il Sindaco sono composti da membri di diritto, rispettivamente i Sindaci dei Comuni dell’area metropolitana e il Sindaco del Comune capoluogo. La volontà del legislatore – espressa anche in sede parlamentare – era di imprimere una connotazione funzionale alla Città metropolitana, aderendo in misura prevalente a un modello innovativo di ente di rappresentanza e coordinamento delle istituzioni locali, i Comuni metropolitani… (segue)



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