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NUMERO 11 - 05/06/2019

 Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle elezioni del 2019

Il rinnovo dell’Europarlamento, a fronte dell’arretramento delle forze politiche riconducibili tanto al Partito popolare europeo quanto ai socialdemocratici, ha registrato di converso l’affermazione di partiti, per così dire, nazionalisti e sovranisti, non solo nell’ambito di Stati membri di più recente ingresso nella UE, ma persino, e in modo eclatante, in  Francia e in Italia, notoriamente tra i Paesi fondatori dell’Unione europea. Per quanto i nuovi equilibri che verranno con ogni probabilità a determinarsi all’interno del Parlamento, con l’ingresso di nuovi gruppi politici favorevoli al processo di integrazione nel calderone della cd. Grande coalizione europea, sosterranno nel complesso l’afflato europeista, i recenti risultati elettorali suscitano, oltre alle naturali considerazioni in termini di analisi del voto, una riflessione più generale, che può condensarsi nell’interrogativo che dà titolo a questo contributo. Peraltro, una risposta esauriente al quesito richiede che se ne chiarisca la direzione, atteso che, in prima battuta, esso potrebbe venir interpretato anzitutto in termini causali; come dire, cioè, che occorrerebbe in primo luogo domandarsi: “a causa di che cosa” si discute oggi di un diritto costituzionale europeo? In tal caso la soluzione è abbastanza intuitiva, nonostante le forti resistenze di coloro che non rinunciano a considerare indissolubilmente legata l’idea della Costituzione, di una Costituzione, di qualsiasi Costituzione, ad un ordinamento di natura statale. Invero, non è questa l’occasione per risolvere l’annoso problema della natura giuridica della UE, che si è consolidata come una “comunità di diritto”, ma che tuttavia stenta ad affermarsi come autentica comunità politica, non fosse altro che non è stato ancora risolto il problema della sovranità, nonostante il trasferimento all’Unione di quella monetaria, che della prima costituisce tradizionalmente connotato essenziale. Per il vero, l’utilizzabilità delle categorie classiche del diritto pubblico, qual è quella appena richiamata, con riferimento all’ordinamento europeo sarebbe già di per sé problematica e quindi meritevole di ulteriori approfondimenti che non si possono compiutamente affrontare in questa sede, occorrendo in primo luogo interrogarsi sul significato della medesima sovranità dinanzi al processo di integrazione europea, che ha contribuito a slegare quel concetto dall’esclusivo riferimento allo Stato nazionale già per effetto dell’apertura dei confini e della connessa libertà di circolazione tra i Paesi membri… (segue)



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