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NUMERO 12 - 19/06/2019

 Considerazioni intorno all'attuale problematicità della 'certezza della norma' e l’attività di interpretazione-esecuzione della legge in sede di giurisdizione e di attività amministrativa

L’argomento (e/o la tematica) che si ha intenzione di approcciare in questa breve  indagine è ritenuto comunemente ed a ragione che costituisca uno dei pilastri, ovvero uno degli architravi della vita (e quindi della cultura) giuridico–istituzionale e perciò con una      lunga tradizione storica e scientifica; infatti è più che logico (quasi naturale) che la “certezza” della norma o, se si vuole, della regola da applicarsi ad una fattispecie concreta venga considerata un canone  di funzionamento di ogni sistema giuridico-istituzionale, in quanto certezza del diritto è certezza della norma o… certezza della regola” (G. Corso), senonchè è agevole rilevare come in ogni epoca storica sono individuabili allarmi  circa la tenuta di tale pilastro ed ancora oggi, nel sopraggiunto regime costituzionale, l’attenzione critica è riportata sulla tematica, come è documentato dal recente interessante Convegno, nel quale autorevolmente ci si è interrogati  sulla crisi (o meno) del suddetto canone e sulla sua attuale vitalità, donde l’asserita problematicità di cui al titolo di questo lavoro. Ed una volta segnata una tale prospettiva nasce l’esigenza di interrogarsi se il corrispondente sistema ordinamentale è ancora tale da garantire pienamente il canone di cui è parola, se esso connota ancora il generale indirizzo funzionale del sistema ordinamentale improntato alle preesistenti coordinate finora ritenute inalterate per convinzione comune, ovvero queste, sono soggette a progressive modificazioni, atteggiandosi sul piano funzionale differentemente, donde ancora la problematicità richiamata nella intitolazione… (segue)



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