Il caso Cappato ha costituito l’occasione per riportare in auge alcuni problemi riguardanti il tema dell’eutanasia nel contesto dei vuoti legislativi e dei limiti dell’attività giurisdizionale. Tali aspetti hanno assunto una peculiare valenza laddove con l’ordinanza n. 207 del 2018 la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento ad intervenire entro un anno di tempo per valutare la punibilità della condotta di colui che agevola la morte di un malato terminale. Dal caso di specie emerge che Fabiano Antoniani, affetto da cecità e da tetraplegia causati da un incidente stradale, decideva di porre fine alla sua esistenza recandosi nella clinica svizzera Dignitas, accompagnato da Marco Cappato. Quest’ultimo dipoi confessava agli inquirenti di aver agevolato il proposito suicidario dell’Antoniani, tanto che ad una iniziale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, non accolta però dal GIP di Milano, si disponeva l’imputazione coatta ed il rinvio a giudizio dell’imputato. Al termine del dibattimento e contestualmente alla richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero, la Corte d’Assise di Milano sollevava q. l. c. per un dubbio riguardante la compatibilità della disciplina incriminatrice con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, parametri che, ad avviso del giudice a quo, incidono sull’inquadramento della condotta dell’imputato. La Corte costituzionale adotta una decisione di inammissibilità “per discrezionalità legislativa” e rinvia la trattazione della causa al 24 Settembre 2019 in modo da poter giudicare la questione in seguito all’intervento del legislatore. È evidente che il tenore problematico di tale pronuncia non riguardi solo i confini di applicabilità della fattispecie incriminatrice ex art. 580 c.p ma anche le implicazioni che derivano dal “dialogo” tra la Corte costituzionale ed il Parlamento. In tal caso è controverso se con l’apposizione di un termine il Giudice delle leggi abbia voluto conferire al monito una valenza diversa ed eventualmente di maggiore efficacia. Se così fosse si pone l’interrogativo dell’interferenza della Consulta nell’agenda dei lavori parlamentari che porta a riflettere sui confini di siffatta tecnica decisoria nell’ottica del rispetto dei confini tra poteri politici e “in-politici” in uno Stato costituzionale. Pertanto, in questa nota si porrà l’attenzione sulla vincolatività che il monito può esercitare nei confronti del Parlamento, il cui intervento peraltro sarà valutato non solo come un’ottemperanza ai termini fissati dalla Corte ma anche dalle esigenze provenienti dal c.d. mulilevel system. In particolare, si cercherà di accertare se nell’età dei “nuovi” diritti il monito possa considerarsi una modalità per ovviare all’inerzia del Parlamento nella tutela dei diritti fondamentali oppure se debba interpretarsi come una dimostrazione dell’accresciuto potere della Corte costituzionale in tale ambito… (segue)
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