Log in or Create account

NUMERO 13 - 03/07/2019

 La revoca della cittadinanza dopo il decreto Salvini

Appare ormai evidente come uno dei provvedimenti che dovevano caratterizzare l’azione del Governo in materia di immigrazione e lotta alla criminalità, il cd. decreto Salvini (si tratta del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,  intitolato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l’organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132) non abbia avuto una buona accoglienza in dottrina. Alle critiche generali già emerse in sede di audizione di alcuni costituzionalisti presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, si sono, infatti, progressivamente aggiunte ulteriori ed autorevoli voci che hanno soprattutto riportato l’attenzione sui consistenti dubbi di costituzionalità insistenti sull’intero decreto legge per mancanza dei requisiti dell’eccezionalità ed urgenza e dell’omogeneità dei contenuti (in questo caso, soprattutto a seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale) necessari per il ricorso alla decretazione d’urgenza. Più che sulle problematiche generali di incostituzionalità del decreto (ampiamente trattate negli scritti già richiamati in nota), questo breve scritto intende però soffermarsi sulla novità introdotta nell’ordinamento dall’art. 14, 1° comma lett d) del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1° dicembre 2018, n. 132, attraverso l’introduzione di un nuovo art. 10-bis alla l. 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) che espressamente prevede la revoca della cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, 2° comma  (relativo allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e che abbia dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data), 5 (relativo al coniuge di un cittadino italiano che abbia soddisfatto le condizioni previste dal detto articolo) e 9 (relativo agli stranieri cui sia stata concessa, per diverse ragioni, la cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica) della medesima legge, in caso di «condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale»; in questo caso, «la revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno». Con tutta evidenza, siamo pertanto in presenza di una norma fortemente problematica e  che si inserisce in un dibattito presente in molte democrazie occidentali originato «dall’acuirsi del fenomeno della radicalizzazione islamista e …(dalla) conseguente emersione della figura dei c.d. foreign fighters» e che ha spesso prospettato la revoca della cittadinanza come misura indispensabile per poter allontanare dal territorio dello Stato «l’individuo che abbracci la causa dello Stato islamico e che, in nome del Califfato, commetta gravi reati a fini terroristici ed eversivi dell’ordine costituito» e che risulti impossibile espellere per effetto dell’ostacolo costituito dall’acquisizione della cittadinanza. Ed in effetti, si tratta di una previsione normativa abbastanza ben calibrata sulla figura dei foreign terrorist fighters, attraverso il richiamo delle previsioni di cui agli artt. 270-ter (assistenza agli associati) e 270-quinquies.2 (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo) del codice penale e dell’art. 407, 2° comma, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale), ma che evidenzia immediatamente alcune problematiche funzionali e applicative… (segue)



Execution time: 33 ms - Your address is 3.144.228.57
Software Tour Operator