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NUMERO 14 - 17/07/2019

 Il regolamento preventivo di giurisdizione in Cassazione come sede di delibazione dell’effettività e dell’efficacia dei collegi di autodichia delle Camere

Con le ordinanze in commento la Corte ha risolto due regolamenti preventivi di giurisdizione sollevati da due ex deputati. Con la prima si è pronunciata sul ricorso di uno degli ex deputati ai quali era stato ridotto il vitalizio con delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 2018, dichiarandolo inammissibile. Con la seconda si è pronunciata sul ricorso di un ex deputato al quale era stato revocato il vitalizio a causa di sentenza di condanna passata in giudicato, per effetto di quanto previsto dalla delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera n. 131 del 2015, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario invocato dal ricorrente. Nel primo caso il ricorrente - come quasi tutti gli ex deputati interessati dalla misura - aveva comunque presentato ricorso presso il competente organo di giurisdizione domestica (di primo grado) della Camera dei deputati (Consiglio di giurisdizione). Nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione l’ex deputato aveva assunto che la competenza in materia spettasse al giudice ordinario o, in subordine, al giudice amministrativo. Nel secondo caso invece il ricorrente non aveva agito presso il giudice domestico, differentemente peraltro da altri ex deputati nella medesima situazione, ed aveva invocato la giurisdizione del giudice ordinario ovvero che fosse sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. La Corte di cassazione ha ritenuto in generale, sulla base delle considerazioni che si illustreranno, che il rimedio sia esperibile anche rispetto ai collegi di autodichia degli organi costituzionali. La Cassazione ha formulato a tal fine una serie di considerazioni sulla posizione di tali collegi nell’ambito del sistema di giustizia in Italia, assumendosi il ruolo di valutatore di ultima istanza di ogni collegio secondo i principi costituzionali e di diritto internazionale in materia di effettività ed efficacia del rispetto del diritto al giudice spettante a ciascun soggetto dell’ordinamento, e comunque si è soffermata sui limiti di competenza dell’autodichia in quanto espressione dell’autonomia costituzionale dell’organo parlamentare e delle relative fonti normative, che esprimono il “diritto singolare” del Parlamento e dei relativi organi. Con l’occasione la Corte ha anche ritenuto di formulare proprie considerazioni sull’istituto dei vitalizi, di cui tuttavia nella presente nota si darà evidenza in termini solo riepilogativi, a causa della pendenza di numerosi ricorsi davanti ai giudici domestici… (segue)



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