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NUMERO 15 - 31/07/2019

 Il divieto di sorvolo in elicottero e l'accesso alla proprietà: il bilanciamento irragionevole del TAR Piemonte.

La sentenza 26 settembre 2018, n. 1060 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (II Sez., est. Limongelli) offre l'occasione per riflettere su come il G.A. affronti e risolva controversie apparentemente minute alle quali sono, in realtà, sottese e tra di loro intrecciate complesse questioni di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, nonché di esercizio dei diritti fondamentali e tutela dell'interesse pubblico. Nella specie, il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Svizzera, ultra-ottantenne e in precario stato di salute, che lamentava una lesione della propria libertà di circolazione in elicottero finalizzata ad accedere ai propri immobili di proprietà, situati tra i 1700 e i 2400 m s.l.m. nel territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC), a causa dall’applicazione di un divieto generalizzato di sorvolo in zone di montagna. Il TAR ha ritenuto che la ratio di tale divieto, introdotto all'art. 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 con legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 e riprodotto pressoché integralmente dal regolamento dell'anzidetto Comune, fosse di escludere, in via generale, il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di velivoli a motore per il trasporto di persone a un'altitudine superiore agli 800 m s.l.m., risultando altrimenti frustrate le «preminenti finalità di tutela ambientale e di prevenzione dell’inquinamento acustico» a tutela dell'avifauna alpina. L'attività del ricorrente non avrebbe potuto, perciò, essere sussunta nel novero di alcuna delle fattispecie escluse dal divieto di cui al comma 10 del medesimo articolo, nemmeno tra le «cause comunque riconosciute di pubblica utilità», essendo al contrario preordinata al soddisfacimento di interessi privati che, in tale circostanza, rivestivano «carattere necessariamente recessivo». Peraltro, tali interessi non sarebbero stati «sacrificati del tutto, ma fatti oggetto di un ragionevole bilanciamento con interessi superiori di rango pubblicistico». Gli immobili di proprietà sarebbero restati, infatti, pur sempre accessibili - nella sola stagione estiva - attraverso un ripido, ma agevole sentiero in circa un’ora di cammino. Di tale stato di cose sarebbe stato «evidentemente consapevole» anche il ricorrente al momento dell’acquisto delle unità immobiliari anni addietro. Né, infine, avrebbe potuto assumere un qualche rilievo secondo il TAR il fatto che egli fosse ultra-ottantenne e avesse documentato le proprie fragili condizioni di salute, atteso che, da un lato, «l’estensione generalizzata di una tale pretesa» avrebbe privato di effettività la legge regionale e che, dall’altro, al comma 2, la medesima legge aveva esplicitamente previsto un potere degli enti locali di derogare al divieto, purché all’esito di un procedimento idoneo a valutare la cd. incidenza dello spostamento in aeromobile sullo specifico contesto naturalistico. Tale procedimento, che coinvolgeva le valutazioni del Comune di Alagna Valsesia e dell'Ente Parco Alta Val Sesia, era stato avviato mentre il giudizio era già pendente davanti al TAR Piemonte e risultava essere ancora in corso al momento della decisione, sicché avrebbe dovuto configurarsi come astrattamente possibile che esso si concludesse in senso favorevole al ricorrente, determinando il soddisfacimento delle sue richieste. Per le medesime ragioni già esposte nello scrutinare il motivo principale, il Collegio ha poi ritenuto manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale del divieto generalizzato di sorvolo, dal momento che, restando concretamente possibile l'accesso alle unità immobiliari, la legge regionale non aveva inciso il nucleo essenziale di diritti fondamentali della persona, tra i quali la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), né il diritto all'abitazione, quale bene primario per lo sviluppo e la salute della persona (artt. 2 e 32 Cost.). In secondo luogo, il TAR Piemonte ha reputato di non poter aderire neanche alla diversa doglianza sollevata medio tempore dal ricorrente, in base alla quale la legge regionale sarebbe stata approvata in una materia coperta da potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. s) Cost. (“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”). Al contrario, essa avrebbe rappresentato un chiaro esempio di «disciplina che afferisce all’utilizzo (“valorizzazione”) di beni ambientali ubicati in ambito regionale e alla gestione del proprio territorio» ovvero al “governo del territorio”, materie entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni di cui all'art. 117, co. 3 Cost… (segue)



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