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NUMERO 15 - 31/07/2019

 La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale.

L’inquadramento della parificazione dei rendiconti nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale non può prescindere da una più ampia analisi dei recenti sviluppi nella funzione di controllo delle finanze pubbliche, ponendo anzitutto in rilievo, per quanto qui interessa, come il dato economico-finanziario abbia progressivamente influenzato le motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale. Basti pensare che, ancora prima della sua riforma, rivolta a costituzionalizzare il precetto dell’equilibrio, l’art. 81 Cost. negli ultimi quindici anni è stato evocato a parametro nei giudizi di costituzionalità con una frequenza sempre più intensa. Nel complesso della sua attività, la Corte costituzionale ha emesso circa trecentocinquanta pronunce per definire giudizi in riferimento ad asserite violazioni del parametro in parola. Tra queste, più di due terzi sono state rese a seguito di ricorsi promossi in via principale. Ciò dimostra che il principio della copertura finanziaria e, successivamente, dell’equilibrio di bilancio incide più direttamente sulle relazioni tra enti territoriali che su quelle intersoggettive. In effetti, le “strettoie” dell’accesso in via incidentale specie in punto di rilevanza delle disposizioni contenute nella legislazione finanziaria si riflettono sulla difficoltà di assicurare la giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio, anche se negli ultimi anni si registrano maggiori “aperture” in favore dell’ammissibilità di questioni sollevate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., ad esempio per l’esigenza di assicurare il parallelismo tra funzioni e risorse ai diversi livelli territoriali di governo e, quindi, l’adeguato finanziamento dei servizi sociali affidati agli enti sub-statali… (segue)



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